D  I  S  V  A  S  T  I  G  O
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DIS-A218

 

 


Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Strasbourg 5.XI.1992

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è perseguire una unione più stretta fra i suoi membri, specialmente al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;
Considerando che la protezione delle lingue storiche regionali o delle minoranze dell'Europa, alcune delle quali, corrono il rischio di scomparire, serve a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell'Europa;
Considerando che il diritto di usare una lingua regionale o della minoranza nella vita privata e pubblica è un inalienabile diritto conformemente ai principi contenuti nell'Accordo internazionale dei diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d'Europa;
Tenendo conto del lavoro realizzato nel quadro della CSCE e in particolare dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del documento della Riunione di Copenaghen del 1990;
Sottolineando il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e considerando che la protezione e l'incoraggiamento delle lingue regionali o delle minoranze non deve farsi a danno delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle;
Consapevoli che la protezione e la promozione delle lingue regionali o delle minoranze nei differenti paesi e regioni d'Europa rappresenta un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, dentro il contesto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale;
Prendendo in considerazione le condizioni specifiche e le tradizioni storiche delle diverse regioni dei Paesi d'Europa;

Concordiamo quanto segue:

PARTE I

Disposizioni Generali

Art. 1
- Definizioni

Ai sensi della presente Carta:
a) per "lingue regionali o delle minoranze" si intendiamo le lingue che sono:
a 1) usate tradizionalmente in un parte del territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e,
2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti; b) per "territorio nel quale una lingua regionale o della minoranza è usata", si intende l'area geografica nella quale la suddetta lingua è il modo di espressione di un numero di persone che giustifichi l'adozione delle varie misure di protezione e di promozione previste da questa Carta;
c) per "lingue senza territorio" si intendono le lingue usate dai cittadini dello Stato che differiscono dalla lingua o lingue usata(e) dal resto della popolazione dello Stato stesso ma che, benché tradizionalmente usate dentro il territorio dello Stato, non possono essere identificate con un'area geografica precisa.

Art. 2 - Impegni
1) Ogni parte si impegna ad applicare le disposizioni del capitolo II, a tutte le lingue regionali o delle minoranze parlate sul proprio territorio e che corrispondono alle definizioni dell'articolo 1.
2) Per ogni lingua specificata al momento della ratifica, accettazione o approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi o sub-paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte 3 di questa Carta, di cui almeno 3 scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 ed uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Art. 3 - Modalità

1) Ciascun Stato contraente individuerà nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale o della minoranza o ogni lingua ufficiale che non è diffusamente usata, in tutto o in una parte del proprio territorio, alle quali si applicheranno i paragrafi scelti conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 2.
2) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, notificare al Segretario Generale che accetta le obbligazioni derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta che non era stato specificato nel suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o che essa applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o delle minoranze o ad altre lingue ufficiale che non è diffusamente usata su tutto o parte del proprio territorio.
3) Gli impegni trattati nel paragrafo precedente faranno parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti a partire dalla data della loro notifica.

Art. 4 - Regimi di protezione esistenti

1) Niente nella presente Carta può essere interpretato come limite o deroga da qualsiasi diritto garantito dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.
2) Le disposizioni di questa Carta non annulleranno le disposizioni più favorevoli che regolano la situazione delle lingue regionali o delle minoranze o lo statuto giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che possono esserci in una Parte o che sono previste da pertinenti accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Art. 5 - Obblighi esistenti

Niente in questa Carta può essere interpretato come un suggerimento a un diritto di intraprendere una qualsiasi attività o di compiere qualsiasi azione che contravvenga ai fini della Carta delle Nazioni Unite o ad atri obblighi di diritto internazionale, ivi compreso il principio di sovranità o di integrità territoriale degli Stati.

Art. 6 - Informazione

Le Parti si impegnano a vigilare affinché le autorità, organizzazioni e persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

PARTE II

Obiettivi e principi perseguiti conformemente al articolo 2, paragrafo 1

Art. 7
- Obiettivi e principi

1) In materia di lingue regionali o delle minoranze, nei territori ove queste lingue sono usate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti baseranno la loro politica, la loro legislazione, e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
a) nel riconoscimento delle lingue regionali o delle minoranze come espressione della ricchezza culturale;
b) nel rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o delle minoranze con scopo di garantire che le divisioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione della lingua regionale o della minoranza in questione;
c) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali o delle minoranze allo scopo di salvaguardarle;
d) la facilitazione e/o l'incoraggiamento dell'uso orale e scritto delle lingue regionali o delle minoranze nella vita pubblica e nella vita privata;
e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni nei campi coperti dalla presente Carta fra i gruppi che usano una lingua regionale o della minoranza e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in forma identica o somigliante, come pure la crescita di relazioni culturali con altri gruppi dello stesso Stato che usano lingue differenti;
f) il provvedere ad adeguate forme e mezzi per l' insegnamento e lo studio delle lingue regionali o delle minoranze in tutti gli stadi appropriati;
g) il provvedere a mezzi che permettano a quelli che non usano una lingua regionale o della minoranza, e che abitano nell'area dove questa lingua è usata, di apprenderla, se lo desiderano;
h) la promozione di studi e ricerche sulle lingue regionali o delle minoranze nelle università o in istituzioni equivalenti;
i) la promozione di appropriate forme di scambi transnazionali, nei campi coperti da questa Carta, per le lingue regionali o della minoranza usate in una forma identica o somigliante in due o più Stati.
2) Le parti si impegnano ad eliminare, se non l'hanno ancora fatto, ogni ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o preferenza relativamente a l'uso di una lingua regionale o della minoranza con l'intenzione di scoraggiare o mettere in pericolo il mantenimento o lo sviluppo. L'impiego di misure speciali in favore delle lingue regionali o delle minoranze destinate a promuovere l'uguaglianza tra i parlanti di queste lingue e il resto della popolazione o che tengano conto delle loro situazioni specifiche non è considerato un atto di discriminazione contro i parlanti delle lingue più diffuse.
3) Le Parti si impegnano a promuovere, con misure appropriate, la reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici del paese, in particolare che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei riguardi delle lingue regionali o delle minoranze siano fra gli obiettivi dell'istruzione e della formazione prevista nei loro paesi, e a incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa di perseguire lo stesso obiettivo.
4) Nel definire la loro politica verso le lingue regionali o delle minoranze, le Parti prenderanno in considerazione i bisogni ed i voti espressi dai gruppi che usano queste lingue. Essi sono incoraggiati, se necessario, a formare organi incaricati di consigliare le autorità su tutte le questioni pertinenti alle lingue regionali o delle minoranze.
5) Le Parti si impegnano ad applicare -mutatis mutandis- i principi elencati nei paragrafi da 1 a 4 di qui sopra, alle lingue senza territorio. Tuttavia, per quanto concerne queste lingue, la natura e lo scopo delle misure da prendere per dare eficaccia alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che praticano le lingue in questione.

PARTE III

Misure per favorire l'uso delle Lingue Regionali o delle Minoranze nella vita pubblica conformemente con gli impegni sottoscritti in virtù del Paragrafo 2 dell'Articolo 2

Art. 8
- Istruzione

1) Per quanto riguarda l'istruzione, le Parti si impegnano, nel territorio dove queste lingue vengono usate, secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e senza pregiudizio per l'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato, a:
a1) a rendere disponibile un'istruzione prescolare nelle lingue regionali o delle minoranze; o
a2) a rendere disponibile che una parte sostanziale dell'istruzione prescolare sia fata nelle lingue regionali o delle minoranze; o
a3) applicare una delle misure previste ai punti a1) e a2) di cui sopra almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero è considerato sufficiente; o
a4) se le autorità pubbliche non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione delle misure elencate dal punto a1) al punto a3) di cui sopra;
b1) a rendere possibile una primaria istruzione nelle lingue regionali o delle minoranze; o
b2) a rendere possibile che una parte sostanziale dell'istruzione primaria sia fatta nelle lingue regionali o delle minoranze; o
b3) a provvedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze sia una parte integrante del curricolo; o
b4) a applicare una delle misure previste dal punto b1) al punto b3) di cui sopra almeno agli alunni le cui famiglie lo richiedano ed il cui numero sia considerato abbastanza numeroso;
c1) a rendere possibile un 'istruzione secondaria svolta totalmente nelle lingue regionali o delle minoranze; o
c2) a rendere disponibile che una parte sostanziale dell'istruzione secondaria sia svolta nelle lingue regionali o delle minoranze; o
c3) a provvedere, che nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze sia parte integrante del curricolo; o
c4) a applicare una delle misure indicate dal punto c1) al punto c3) di cui sopra almeno agli alunni che - o dove le famiglie lo richiedano - siano in numero considerato sufficiente;
d1) a rendere possibile un insegnamento tecnico e professionale svolto nelle lingue regionali o delle minoranze; o
d2) a rendere possibile che una parte sostanziale dell'istruzione tecnica e professionale sia svolta nelle lingue regionali o delle minoranze; o
d3) a provvedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie sia parte integrante del curricolo; o
d4) a applicare una delle misure previste dal punto d1) al punto d3) di cui sopra almeno agli alunni che - o dove le famiglie lo richiedano - in un numero considerato sufficiente;
e1) a rendere possibile una istruzione universitaria ed altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o delle minoranze; o
e2) a provvedere facilitazioni per lo studio di queste lingue, come discipline di insegnamento universitario superiore; o
e3) se, a causa del ruolo dello Stato, in relazione alle istituzioni di istruzione superiore, i punti e1) e e2) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare il disporre di università o di altre forme di istruzione superiore in lingue regionali o delle minoranze, o di strumenti per lo studio queste lingue come argomenti di istruzione universitaria o di scuole superiori;
f1) stabilire per la fornitura di corsi di istruzione permanenti per gli adulti che siano svolti principalmente o totalmente nelle lingue regionali o delle minoranze; o
f2) offrire queste lingue come discipline di istruzione continua per gli adulti; o
f3) se le autorità pubbliche non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'offerta di queste lingue come argomenti di istruzione continua per gli adulti;
g) prendere provvedimenti per garantire l'insegnamento della storia e della cultura delle quali la lingua regionale o delle minoranze è l'espressione;
h) provvedere alla formazione di base e superiore degli insegnanti necessaria per attuare i paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;
i) creare uno o più organi di controllo incaricati di monitorare le misure prese ed i progressi realizzati nell'impianto o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze e per redigere rapporti periodici su questi punti' i quali saranno resi pubblici.
2) In quanto a l'istruzione e per ciò che concerne altri territori da quelli sui quali le lingue regionali o delle minoranze sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano, se il numero di quelli che usano la lingua regionale o della minoranza lo giustifica, a permettere, incoraggiare o istituire un insegnamento nella o della lingua regionale o della minoranza a tutti gli stadi appropriati dell'istruzione.

Art. 9 - Autorità giudiziaria

1. Le parti si impegnano, per ciò che concerne le circoscrizioni giudiziarie nelle quali risiede un numero di persone che usano le lingue regionali o delle minoranze sufficiente a giustificare le misure di cui sotto e secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e alla condizione che l'utilizzazione delle strumenti offerti dal presente paragrafo non sia considerata dal giudice come ostacolo a una corretta amministrazione della giustizia:
a) nelle procedure penali:
a1) a prevedere che le corti, a richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o delle minoranze; e/o
a2) a garantire all'accusato il diritto di usare la sua lingua regionale o della minoranza; e/o
a3) a prevedere che le richieste e le prove, sia che siano scritte o orali, non siano considerate come inammissibili semplicemente perché sono formulate in una lingua regionale o della minoranza; e/o
a4) a esibire, su richiesta, i documenti relativi alla procedura giudiziaria, nella lingua regionale o della minoranza; se necessario con il ricorso ad interpreti e a traduzioni senza che cio comporti ulteriori spese per gli interessati;
b) nelle procedure civili:
b1) a prevedere che le corti, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
b2) a permettere, ogni volta che una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che possa esprimersi nella sua lingua regionale o della minoranza senza che per questo dover subire spese addizionali; e/o
b3) a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario facendo ricorso ad interpreti ed a traduzioni;
c) nella procedura davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa:
c1) a prevedere che le corti, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o delle minoranze; e/o
c2) a permettere, ogni qual volta una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, di potersi esprimere nella sua lingua regionale o della minoranza senza che per questo dover subire spese addizionali; e/o
c3) a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o delle minoranze, se necessario ricorrendo a interpreti ed a traduzioni;
d) a prendere misure affinché l'applicazione dei capoversi 1 e 3 dei paragrafi b) e c) di cui sopra e l'impiego eventuale di interpreti e di traduzioni non comportino spese addizionali per gli interessati.
2. Le Parti si impegnano:
a) a non negare la validità degli atti giuridici compiuti nello Stato solamente perché sono redatti in una lingua regionale o della minoranza; o
b) a non negare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato solamente perché sono stati redatti in una lingua regionale o della minoranza e a prevedere che essi possano essere chiesti da terzi interessati che non usano queste lingue alla condizione che il contenuto dell'atto sia portato a loro conoscenza da parte di chi lo ha fatto valere;
c) a non negare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nel paese solamente perché sono stati redatti in una lingua regionale o della minoranza.
3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o delle minoranze, i più importanti testi legislativi nazionali e quelli che relativi in particolare coloro che usano queste lingue, a meno che non siano già disponibili in altro modo.

Art. 10 - Autorità amministrative e servizi pubblici

1) Dentro le circoscrizioni amministrative dello Stato nelle quali abita un numero di cittadini che usano le lingue regionali o delle minoranze che possa giustificare le misure seguenti e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti si impegnano, per quello che è ragionevolmente possibile, a:
a1) vegliare affinché le autorità amministrative usino le lingue regionali o delle minoranze; o
a2)vegliare affinché i loro agenti che sono in contatto col pubblico usino le lingue regionali o delle minoranze nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in queste lingue; o
a3) vegliare che i parlanti delle lingue regionali o delle minoranze possano presentare richieste orali o scritte e ricevere risposte in queste lingue; o
a4) vegliare che i parlanti delle lingue regionali o delle minoranze possano presentare richieste orali o scritte in queste lingue; o
a5) vegliare che i parlanti delle lingue regionali o delle minoranze possano validamente richiedere un documento in queste lingue;
b) rendere facilmente disponibili formulari e testi amministrativi per la popolazione nelle lingue regionali o delle minoranze o in versioni bilingue;
c) permettere alle autorità amministrative di redarre documenti in una lingua regionale o della minoranza.
2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali nei territori delle quali risieda un numero di parlanti delle lingue regionali o delle minoranze che giustifichi le misure di cui sotto, le Parti si impegnano a permettere e/o incoraggiare:
a) l'uso delle lingue regionali o delle minoranze nel quadro dell'autorità regionale o locale;
b) la possibilità, per i parlanti delle lingue regionali o delle minoranze, di presentare domande orali o scritte in queste lingue;
c) la pubblicazione, da parte delle autorità regionali, dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali o delle minoranze;
d) la pubblicazione, da parte delle autorità locali, dei loro testi ufficiali, nelle lingue regionali o delle minoranze;
e) l'uso da parte delle autorità regionali delle lingue regionali o delle minoranze nei dibattiti delle loro assemblee, senza per questo escludere l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
f) l'uso da parte delle autorità locali delle lingue regionali o delle minoranze nei dibattiti delle loro assemblee, senza per questo escludere l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
g) l'uso o l'adozione, all'occorrenza congiuntamente con la denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette di toponimi nelle lingue regionali o delle minoranze.
3. Riguardo ai servizi pubblici forniti dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti si impegnano, nei territori ove le lingue regionali o delle minoranze sono usate, a seconda della situazione di ciascuna lingua e per quanto è ragionevolmente possibile, a:
a) vegliare che le lingue regionali o delle minoranze siano usate in occasione della prestazione del servizio; o
b) permettere ai parlanti delle lingue regionali o delle minoranze di formulare una richiesta e ricevere una risposta in con le stesse lingue; o
c) permettere ai parlanti delle lingue regionali o delle minoranze di formulare una richiesta in queste lingue.
4. Con l'intento di mettere in pratica le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere una o più delle misure seguenti:
4 a) la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;
b) il reclutamento e, dove sia necessario, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici necessari;
c) l'accoglimento, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o delle minoranze, di essere dislocati nel territorio nel quale questa lingua è usata.
Le Parti si impegnano a permettere, a richiesta degli interessati, l'impiego o l'adozione dei cognomi nelle lingue regionali o delle minoranze.

Art. 11 - Mass Media

1. Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o delle minoranze, nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nel limite in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, abbiano competenza, poteri o giochino un ruolo in questo campo, e nel rispetto dei principi di indipendenza e di autonomia dei media:
a. nel limite in cui la radio e la televisione hanno una missione di servizio pubblico:
a1) a prevedere la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o delle minoranze; o
a2) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o delle minoranze; o
a3) a prendere adeguati provvedimenti perché le stazioni emittenti offrono programmi nelle lingue regionali o delle minoranze;
b1) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio nelle lingue regionali o minoritarie; o
b2) a incoraggiare e/o facilitare l'emissione di programmi radio nelle lingue regionali o delle minoranze, in modo regolare;
c1) a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o delle minoranze; o
c2) a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi nelle lingue regionali o delle minoranze, su basi regolari;
d) a incoraggiare e/o facilitare la produzione e la diffusione di opere audio e audiovisive nelle lingue regionali o delle minoranze;
e1) a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un giornale nelle lingue regionali o delle minoranze; o
e2) ad incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione di articoli di stampa nelle lingue regionali o delle minoranze, su basi regolari;
f1) a coprire il costo supplementare dei mass media che usano le lingue regionali o delle minoranze, dove la legge preveda un aiuto finanziario in generale, per i mass media;
f 2) a applicare le esistenti misure di assistenza finanziaria anche alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o delle minoranze;
g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media che utilizzano le lingue regionali o delle minoranze.
2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radio-televisive dei paesi vicini fatte in una lingua usata in forma identica o somigliante a una lingua regionale o della minoranza, e a non opporsi alla ritrasmissione di emissioni radio-televisive dei paesi vicini in quella lingua. Esse si impegnano inoltre a vegliare che non ci sia nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in forma identica o somigliante a una lingua regionale o minoritaria, sia imposta alla stampa.
L'esercizio delle libertà sopra menzionate che comportano doveri e responsabilità può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale e alla sicurezza pubblica, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione del crimine, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità o l'imparzialità del potere giudiziario.
3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi di chi usa le lingue regionali o delle minoranze siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente create conformemente alla legge e che hanno il compito di garantire la libertà e la pluralità dei media.

Art. 12 - Attività e attrezzature culturali

1. Per quanto riguarda le attrezzature e le attività culturali - in particolare di biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, così anche la produzione letteraria e cinematografica, d'espressione culturale popolare, di festivals, d'industrie culturali, includendo specialmente l'uso delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, dentro il territorio dove simili lingue vengono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche hanno una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, a:
a. incoraggiare l'espressione e le iniziative tipiche delle lingue regionali o delle minoranze e favorire i differenti modi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;
b) favorire i diversi modi di accedere in altre lingue ai lavori prodotti nelle lingue regionali o delle minoranze per aiutare e sviluppare le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;
c) favorire l'accesso nelle lingue regionali o delle minoranze ad opere prodotte in altre lingue per aiutare e sviluppare attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;
d) vegliare affinché gli organismi responsabili di organizzare o di sostenere le diverse forme di attività culturali integrino in una misura appropriata la conoscenza e la pratica delle lingue e delle culture regionali e minoritarie nelle operazioni delle quali esse hanno l'iniziativa e alle quali danno un sostegno;
e) a promuovere misure per assicurare che gli organismi incaricati incaricati di organizzare o supportare le attività culturali, abbiano a disposizione personale che conosca la lingua regionale o della minoranze oltre a quella(e) del resto della popolazione;
f) favorire la partecipazione diretta, per ciò che concerne le attrezzature ed i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o delle minoranze;
g) incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, conservare in copia, presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o delle minoranze;
h) se necessario, creare e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, specialmente in funzione del mantenimento e sviluppo in ciascuna lingua regionale o delle minoranze una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2. Per quanto riguarda altri territori fuori da quelli dove le lingue regionali o delle minoranze sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, se il numero dei parlanti in una lingua regionale o delle minoranze lo giustifica, attività o attrezzature culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a dare un ruolo appropriato alle lingue regionali o delle minoranze ed alla cultura che ne è l'espressione.

Art. 13 - Vita economica e sociale

1. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per l'intero paese, a:
a) a eliminare dalla loro legislazione ogni disposizione che proibisca o limiti senza giustificate ragioni l'uso delle lingue regionali o delle minoranze negli atti della vita economica o sociale e specialmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici, come le istruzioni d'impiego dei prodotti o di attrezzature;
b) a proibire l'inserzione nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di ogni clausola che escluda o limiti l'uso delle lingue regionali o delle minoranze, almeno tra i parlanti della medesima lingua;
c) a opporsi alle pratiche che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o delle minoranze nel quadro delle attività economiche e sociali;
d) facilitare e/o incoraggiare con altri mezzi oltre a quelli specificati ai punti precedenti l'uso delle lingue regionali o delle minoranze.
2. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per quanto sia di competenza delle autorità pubbliche, nel territorio nel quale le lingue regionali o delle minoranze vengono usate e per quanto ciò sia ragionevolmente possibile, a:
a) a includere, nella loro regolamentazione finanziaria e bancaria, disposizioni che permettano, dentro procedure compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue regionali o delle minoranze nella compilazione di ordini di pagamento (assegni, cambiali, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, a vegliare sulla implementazione di disposizioni simili;
b) nei settori economici e sociali, che sono direttamente sotto il loro controllo (settore pubblico), organizzare attività per promuovere l'impiego delle lingue regionali o delle minoranze;
c) a vegliare che i servizi sociali come per esempio gli ospedali, case di riposo, pensionati, offrano la possibilità di ricevere o curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o delle minoranze che necessitano di cure per motivi di salute, di età o per altre ragioni;
d) a vegliare, con mezzi appropriati, che le istruzioni per la sicurezza siano redatte anche nelle lingue regionali o delle minoranze;
e) disporre che le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori, siano rese disponibili nelle lingue regionali o delle minoranze.

Art. 14 - Scambi transfrontalieri

1. Le Parti si impegnano:
a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti tra gli Stati dove la stessa lingua è usata in modo identico o somigliante, o se è necessario a concludere accordi simili, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'istruzione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'istruzione permanente;
b) nell'interesse delle lingue regionali o delle minoranze, a facilitare e/o promuovere la cooperazione attraverso le frontiere, in particolare tra le autorità regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua è usata in modo identico o somigliante.

PARTE IV

Applicazione della Carta

Art. 15
- Rapporti periodici

1. Le Parti rappresenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che sarà definita dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica seguita conformemente alla parte II della presente Carta e sulle misure prese in applicazione di quelle disposizioni della Parte II che esse hanno accettato. Il primo rapporto sarà presentato entro l'anno seguente all'entrata in vigore della Carta nel paese in questione, gli altri ad intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.
2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.

Art. 16 - Esame dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 saranno esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.
2. Organismi o associazioni legalmente costituite potranno attirare l'attenzione del comitato di esperti su materie relative agli impegni presi dalla Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti potrà tener conto di queste informazioni nella preparazione del rapporto specificato al paragrafo seguente. Questi organismi o associazioni potranno inoltre sottoporre dichiarazioni sulla politica seguita da una Parte in conformità alla Parte II.
3. Sulla base dei rapporti specificati al paragrafo 1 e delle informazioni citate al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto per il Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato da quelle osservazioni che sono state richieste alle Parti e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto specificato al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri per la preparazione, di uguali raccomandazioni che quest'ultimo organismo può richiedere ad una o più Parti.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa terrà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea Parlamentare sull'applicazione della Carta.

Art. 17 - Comitato di esperti

1. Il Comitato di esperti sarà composto di un membro per Parte, nominato dal Comitato dei Ministri su una lista di persone proposte dalla parte interessata,della massima integrità e riconosciuta competenza nelle materie trattate in questa Carta.
2. I membri del Comitato saranno nominati per un periodo di sei anni ed il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può terminare il suo mandato sarà rimpiazzato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 ed il membro nominato in sostituzione resterà in carica fino al termine del mandato del suo predecessore.
3. Il Comitato di esperti avrà un suo regolamento interno. Il suo servizio di segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

PARTE V

Disposizioni finali

Art. 18


La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 19

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza del periodo di tre mesi dalla data entro la quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Carta conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso a essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 20

1. Dopo l'entrata in vigore di questa Carta il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare uno Stato che non sia già membro del Consiglio di aderire alla Carta.
2. Per ciascun Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 21

1. Ogni Stato può, al momento della firma o quando depositerà il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, porre una o più riserve ai paragrafi dal 2) al 5) dell'articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa nessun'altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha posto una riserva come permesso dal paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte inviando una notifica all'indirizzo del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 22

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare questa Carta inviando una notifica all'indirizzo del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Carta:
a. ogni sottoscrizione;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta conformemente agli articolo 19 e 20;
d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3)
e. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo alla presente Carta.