Il Parlamento europeo,

–             visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–             visti gli articoli 21, paragrafo 1, e 22 della Carta dei diritti fondamentali,

–  visto lo studio Euromosaic della Commissione europea che prende atto della scomparsa delle lingue europee perché i dispositivi attualmente in vigore non consentono di tutelarle,

–  vista la Convenzione dell'Unesco del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che comprende le tradizioni e le espressioni orali, tra cui la lingua come vettore del patrimonio culturale immateriale,

–             vista la Convenzione dell'Umesco, del 20 ottobre 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

–  visto l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'Unesco,

–  vista la risoluzione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 18 marzo 2010 intitolata «Lingue minoritarie: un contributo per lo sviluppo regionale» (301/2010)(1)

–             viste la relazione 12423/2010, la risoluzione 1769/2010 e la raccomandazione 1944/2010 del Consiglio d'Europa,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 dal titolo «Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune» (COM(2008)0566),

–  vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente(2),

–  visto il parere del Comitato delle regioni sulla protezione e lo sviluppo delle minoranze linguistiche storiche nel quadro del trattato di Lisbona(3) ,

–  vista la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo(4) ,

–             vista la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, del 5 novembre 1992,

–  vista la dichiarazione universale sui diritti linguistici (1996),

–  vista la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995),

–             vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa(5) , e la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale(6) ,

–  vista la sua risoluzione, del 14 gennaio 2003, sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea(7) , che fa riferimento alla diversità linguistica in Europa,

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune(8) ,

–             vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 settembre 2008, sui media comunitari in Europa(9) ,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0239/2013),

 

A.  considerando che il trattato di Lisbona rafforza l'obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'Unione europea in tutta la sua diversità;

B.  considerando che la diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, sancito dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali: «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica»;

C.  considerando che gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini, il che significa che qualsiasi tentativo volto a instaurare l'esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell'Unione;

D.  considerando che le lingue a rischio di estinzione devono essere concepite come parte del patrimonio culturale europeo e non come veicolo per le aspirazioni politiche, etniche o territoriali;

E.  considerando che tutte le lingue d'Europa sono uguali in valore e dignità, che sono parte integrante delle sue culture e civiltà e che contribuiscono all'arricchimento dell'umanità;

F.  considerando che le società multilingue ben coese che gestiscono la propria diversità linguistica in maniera democratica e sostenibile contribuiscono al pluralismo, sono più aperte e hanno migliori possibilità di contribuire alla ricchezza derivante dalla diversità linguistica;

G.  considerando che ogni lingua, comprese quelle a rischio di estinzione, riflette un'esperienza storica, sociale e culturale, nonché un modo di pensare e di creare che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell'Unione europea e che sono la base della sua identità; che la diversità linguistica e la presenza di lingue a rischio di estinzione all'interno di un paese devono pertanto essere considerate una risorsa anziché un onere e devono essere quindi sostenute e promosse;

H.  considerando che, secondo l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO, una lingua rischia di scomparire quando non soddisfa più uno o alcuni dei criteri scientifici di seguito riportati: trasmissione della lingua da una generazione all'altra; numero assoluto di parlanti; percentuale di parlanti sulla totalità della popolazione; utilizzo della lingua nei diversi ambiti pubblici e privati; reazione ai nuovi mezzi di comunicazione; esistenza di materiali di apprendimento e di insegnamento delle lingue; comportamenti e politiche linguistiche a livello governativo e istituzionale – uso e status ufficiali; atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della propria lingua; tipo e qualità della documentazione;

I.  considerando che, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla diversità culturale, gli Stati membri possono adottare misure appropriate a tutela delle attività, dei beni e dei servizi culturali, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati al fine di promuovere la diversità delle espressioni culturali nel loro territorio, ma anche nel quadro degli accordi internazionali;

J.  considerando che la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, ratificata da 16 Stati membri dell'Unione, funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione e da strumento di tutela delle minoranze, due elementi specificati nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare per poter aderire all'UE;

K.  considerando che, secondo l'UNESCO, esistono lingue in tutti i paesi europei, nei territori europei d'oltremare e nelle comunità nomadi dell'Unione, che sono trasmesse unicamente oralmente di generazione in generazione e che dovrebbero essere considerate a rischio di estinzione; che alcune delle lingue europee a rischio di estinzione parlate da comunità transfrontaliere beneficiano di livelli di protezione molto differenti a seconda dello Stato membro o della regione in cui si trovano i parlanti della lingua in questione;

L.  considerando pertanto che in alcuni paesi e regioni esistono lingue minoritarie o regionali che sono a rischio di estinzione o che si stanno estinguendo, mentre in altri paesi limitrofi tali lingue sono ufficiali e maggioritarie;

M.  considerando che la diversità linguistica e culturale europea fa parte, al pari della biodiversità naturale, del patrimonio vivente necessario per lo sviluppo sostenibile delle nostre società e che essa deve pertanto, in ragione di questa caratteristica, essere salvaguardata e protetta da ogni rischio di estinzione;

N.  considerando che il rispetto della diversità linguistica contribuisce positivamente alla coesione sociale rafforzando la comprensione reciproca, l'autostima e la larghezza di vedute, e che la diversità linguistica favorisce l'accesso alla cultura e contribuisce alla creatività e all'acquisizione di competenze interculturali, nonché promuove la cooperazione tra popoli e paesi;

O.  considerando che l'articolo 167 del trattato di Lisbona afferma chiaramente che «l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali» e pertanto incoraggia le azioni volte non solo a preservare e a salvaguardare la ricchezza dell'Unione in quanto parte della sua diversità, ma anche a progredire nel rafforzare e promuovere tale patrimonio in aggiunta alle politiche degli Stati membri;

P.  considerando che il concetto di diversità linguistica dell'Unione europea comprende sia le lingue ufficiali sia le lingue co-ufficiali, le lingue regionali e le lingue che non beneficiano di alcun riconoscimento ufficiale all'interno degli Stati membri;

Q.  considerando che nella categoria di lingue a rischio di estinzione rientrano anche le lingue che sono a rischio di estinzione solo in un determinato territorio, dove il numero di parlanti nella comunità sta diminuendo in maniera significativa, e i casi in cui le statistiche di censimenti consecutivi mostrano un forte calo del numero di persone che parlano una lingua specifica;

R.  considerando che le lingue ufficiali degli Stati membri possono essere anche lingue a rischio di estinzione in determinate aree dell'Unione;

S.  considerando che, a causa dell'urgenza della situazione in cui si trovano, un'attenzione particolare deve essere accordata alle lingue a rischio di estinzione, riconoscendo il multiculturalismo e il multilinguismo, applicando misure politiche che combattano i pregiudizi esistenti contro le lingue in pericolo e adottando un approccio antiassimilazione a livello nazionale e europeo;

T.  considerando che l'insegnamento nella lingua madre risulta il mezzo più efficace per apprendere;

U.  considerando che se gli si garantisce l'insegnamento della lingua madre fin dalla nascita, e parallelamente gli si consente di apprendere una lingua ufficiale, i bambini hanno una predisposizione naturale al successivo apprendimento di altre lingue e che il pluralismo linguistico rappresenta un vantaggio per i giovani europei;

V.  considerando che la minaccia per le lingue a rischio di estinzione in Europa può essere ridotta garantendo il principio secondo il quale nella gestione degli affari pubblici e nell'amministrazione della giustizia la lingua in questione è trattata in modo proporzionato sulla base della parità e nell'interesse della diversità;

W.  considerando che la salvaguardia e la trasmissione di una lingua avvengono spesso attraverso i canali dell'istruzione informale e non formale e che in tale contesto è importante riconoscere il ruolo svolto dagli ambienti associativi e artistici, e dagli artisti;

X.  considerando che la questione delle lingue a rischio di estinzione non riceve un'attenzione particolare sufficiente nell'ambito della politica del multilinguismo della Commissione; che negli ultimi due quadri finanziari pluriennali (2000-2007 e 2007-2013), gli aiuti europei destinati a tali lingue sono stati sensibilmente decurtati, il che ha contribuito ad aggravarne le difficoltà, e che occorre garantire che ciò non si ripeta nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);

 

1.            invita l'Unione europea e gli Stati membri a mostrare maggiore sensibilità nei confronti della gravissima minaccia che molte lingue europee stanno affrontando e a impegnarsi strenuamente in una politica di salvaguardia e di promozione dell'eccezionale diversità del patrimonio linguistico e culturale dell'Unione, attuando politiche ambiziose e proattive di rilancio in seno alle comunità linguistiche interessate e destinando un bilancio sufficiente a tale scopo; raccomanda che tali politiche siano altresì volte a sviluppare una più ampia consapevolezza tra i cittadini dell'UE in merito alla ricchezza linguistica e culturale di tali comunità; incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d'azione per la promozione di lingue a rischio di estinzione sulla base di buone pratiche condivise già disponibili all'interno di numerose comunità linguistiche in Europa;

2.  invita i governi degli Stati membri a condannare pratiche che, attraverso la discriminazione linguistica o l'assimilazione imposta o celata, sono state in passato, o sono attualmente, contrarie all'identità e all'utilizzo delle lingue delle comunità linguistiche a rischio di estinzione o delle loro istituzioni culturali;

3.  invita tutti gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a ratificare e attuare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sottolinea che la Carta funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nonché da meccanismo di protezione delle minoranze specificato nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare ai fini dell'adesione all'UE;

4.  invita gli Stati membri e la Commissione a rispettare i loro impegni assunti mediante l'adesione alla Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla diversità culturale per quanto concerne il rispetto e la promozione delle espressioni culturali sia nel loro territorio sia nel quadro degli accordi internazionali;

5.  invita le autorità dell'Unione a introdurre il rispetto effettivo della diversità linguistica e in particolare la salvaguardia delle lingue europee più vulnerabili, come condizioni che tutti gli Stati che desiderino diventare membri dell'UE devono rispettare;

6.  invita la Commissione e i governi e le autorità regionali degli Stati membri a predisporre programmi intesi a promuovere la tolleranza delle comunità etniche o linguistiche a rischio di estinzione, il rispetto dei loro valori linguistici e culturali nonché il rispetto di tali comunità nella società;

7.  richiama l'attenzione dei governi e delle autorità regionali degli Stati membri sul fatto che la sopravvivenza di una lingua a rischio di estinzione è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità di parlanti e che, di conseguenza, ai fini della definizione di politiche di salvaguardia, occorre prendere in considerazione non solo aspetti culturali ed educativi ma anche la dimensione economica e quella sociale;

8.            invita la Commissione a proporre misure politiche concrete per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione; invita altresì la Commissione e il Consiglio, nel quadro del mandato loro conferito dal trattato, ad adeguare le politiche dell'Unione europea e a stabilire programmi al fine di sostenere la preservazione delle lingue in pericolo e della diversità linguistica, mediante gli strumenti europei di sostegno finanziario per il periodo 2014-2020, tra cui: i programmi per la documentazione di queste lingue, come pure l'istruzione e la formazione, l'inclusione sociale, la gioventù e lo sport, la ricerca e lo sviluppo, il programma cultura e mezzi di comunicazione, i Fondi strutturali (Fondo di coesione, FESR, FSE, Cooperazione territoriale europea, FEASR) e tutti gli strumenti e le piattaforme di scambio concepiti per promuovere le nuove tecnologie, i media sociali e le piattaforme multimediali, includendo in questo settore il sostegno alla generazione di contenuti e di applicazioni; è del parere che tali strumenti debbano focalizzarsi sui programmi e sulle azioni in grado di dimostrare un'agenda costruttiva più ampia, sia a livello culturale sia economico, non limitata alla loro comunità e regione; invita la Commissione europea ad avviare una riflessione sugli ostacoli amministrativi e legislativi che devono affrontare i progetti relativi alle lingue in pericolo a causa delle dimensioni ridotte delle comunità linguistiche interessate;

9.  vista la non prorogabilità dell'intervento, chiede che il finanziamento alla salvaguardia delle lingue in pericolo sia facilmente accessibile e il più possibile chiaro affinché gli attori che ne vorranno beneficiare possano davvero e in tempi certi aiutare le lingue in pericolo;

10.  ritiene che l'Unione europea debba sostenere e incoraggiare gli Stati membri ad adottare una politica linguistica che permetta l'acquisizione della lingua a rischio di estinzione, come lingua materna, fin dalla più tenera età; segnala che tale politica che promuove l'apprendimento di due lingue, o più lingue, beneficerebbe ai bambini e li aiuterebbe ad apprendere altre lingue, come è stato scientificamente dimostrato, incoraggiando al contempo la trasmissione intergenerazionale delle lingue, e darebbe ai parlanti delle lingue a rischio di estinzione un sostegno concreto per dare nuovo impulso alla trasmissione intergenerazionale laddove essa è in pericolo;

11.  sostiene il rafforzamento dell'insegnamento delle lingue a rischio di estinzione con metodologie adeguate per gli studenti di tutte le età, ivi compreso l'insegnamento a distanza per lo sviluppo di un'autentica cittadinanza europea basata sul multiculturalismo e sul pluralismo linguistico;

12.  prende atto dei programmi della Commissione in materia di multilinguismo; ritiene che i promotori di progetti debbano poter beneficiare delle opportunità che offrono e, rammentando che le comunità linguistiche in pericolo che lottano per salvaguardare una lingua a rischio di estinzione sono spesso gruppi di popolazione numericamente deboli, insiste affinché la Commissione non si opponga all'ammissibilità di programmi che li riguardino a causa del basso livello di impegno finanziario, del numero ridotto di beneficiari o dell'estensione limitata della zona interessata ma vi faciliti l'accesso, e faccia pubblicità a tali programmi, fornendo orientamenti sulla loro ammissibilità ai finanziamenti; esorta gli Stati membri a fungere da intermediari e sostenitori di questi piccoli gruppi e comunità linguistici in pericolo in modo che beneficino dei fondi europei, pur ricordando che i fondi dell'UE per la promozione della diversità linguistica non dovrebbero essere deviati dalla finalità prevista né indicati per sostenere azioni che utilizzano le lingue a rischio di estinzione come veicoli per la realizzazione di agende politiche più ampie;

13.  ritiene che una politica di rilancio linguistico sia un'impresa di ampio respiro che necessita di fondarsi su una pianificazione di azioni diversificate e coordinate in settori diversi, in particolare l'istruzione (in riferimento alla quale l'istruzione prescolastica e primaria rappresentano una vera risorsa unitamente alla formazione dei genitori nella lingua stessa), l'amministrazione, i programmi sui mezzi di comunicazione (anche con la possibilità di istituire e sviluppare stazioni radiofoniche e televisive), le arti e di articolarsi in ogni forma della vita pubblica; ritiene che sia necessario sostenere l'elaborazione di tali programmi, gli scambi di buone pratiche tra comunità linguistiche e l'attuazione di procedure di valutazione;

14.  ricorda l'importanza di proseguire gli sforzi volti a standardizzare le lingue prevalentemente orali;

15.  invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione e sostegno a studi e ricerca in materia di istruzione superiore con particolare enfasi sulle lingue a rischio di estinzione;

16.  ritiene che le nuove tecnologie possano fungere da strumento per favorire la conoscenza, la diffusione, l'insegnamento e la preservazione delle lingue europee a rischio di estinzione;

17.  sottolinea l'importanza della trasmissione delle lingue a rischio di estinzione di generazione in generazione in seno alle famiglie e dell'importanza della promozione dell'apprendimento di tali lingue all'interno di un particolare sistema d'istruzione, laddove necessario; incoraggia, a tal fine, gli Stati membri e le autorità regionali a elaborare politiche in materia d'istruzione e materiali didattici;

18.  ritiene che, al fine di dare nuovo impulso alle lingue, sia ugualmente importante che le lingue diventate periferiche e il cui utilizzo è in gran parte confinato alla sfera familiare, debbano avere il diritto di essere utilizzate pubblicamente nella società;

19.  invita la Commissione a operare in sinergia con le organizzazioni internazionali che hanno messo a punto programmi e iniziative per la protezione e la promozione delle lingue a rischio di estinzione, segnatamente l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;

20.  raccomanda agli Stati membri di monitorare lo sviluppo delle lingue più vulnerabili, coinvolgendo tanto le autorità statali quanto le autorità dei territori che dispongono di lingue proprie, ufficiali o non ufficiali;

21.  ritiene che i mezzi di comunicazione, in particolare i nuovi mezzi di comunicazione, possano svolgere un importante ruolo nella salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione, in particolare per le generazioni future; sottolinea inoltre il fatto che le nuove tecnologie potrebbero essere anche utilizzate per il conseguimento di tali obiettivi;

22.  esorta le autorità locali in particolare, dal momento che la morte dell'ultimo parlante di una lingua in genere segna l'estinzione di tale lingua, ad adottare misure di rilancio al fine di modificare tale situazione;

23.  osserva che la digitalizzazione può essere un modo per prevenire la scomparsa delle lingue; esorta, pertanto, le autorità locali a raccogliere e pubblicare su Internet libri e registrazioni in tali lingue nonché tutte le altre manifestazioni di patrimonio linguistico;

24.  suggerisce che le comunità linguistiche a rischio di estinzione devono essere autorizzate sia dalla comunità internazionale sia dagli Stati membri a riconoscere che l'uso e il mantenimento della propria lingua rappresentano una risorsa per la loro comunità e per l'Europa;

25.  invita la Commissione a sostenere in modo continuo e attraverso i suoi diversi programmi le reti transnazionali e le iniziative e azioni di portata europea tese a promuovere le lingue a rischio di estinzione, e ribadisce la necessità di partecipare attivamente alla continuità dell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo predisposto dall'UNESCO e di rafforzare un corpus omogeneo di indicatori che consenta di monitorare lo stato di ciascuna lingua e i risultati delle politiche attuate per evitarne l'estinzione;

26.  invita la Commissione a proseguire le ricerche avviate con lo studio Euromosaic e a determinare esempi di proattività a livello nazionale che abbiano ridotto in modo significativo la minaccia di estinzione di alcune lingue europee; insiste affinché, onde sostenere gli scambi di conoscenze, di competenze e di buone prassi tra le diverse comunità linguistiche, le reti linguistiche europee intraprendano una valutazione delle politiche attuate negli Stati membri per salvaguardare, proteggere e promuovere le lingue in pericolo, in modo che la Commissione possa emettere le raccomandazioni pertinenti;

27.  invita la Commissione a sostenere la ricerca sull'acquisizione e sul rilancio delle lingue a rischio di estinzione, nonché sui vantaggi cognitivi e sociali del bilinguismo e del multilinguismo dei cittadini europei;

28.  invita gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a firmare e a ratificare la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie (1992) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995);

29.  invita la Commissione a prevedere eventuali misure per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nell'Unione;

30.  invita la Commissione a sostenere sia i progetti pilota che contribuiscono alla promozione dell'uso delle lingue in pericolo di estinzione sia i piani d'azione elaborati dalle singole comunità linguistiche stesse;

31.  ritiene che l'Unione debba sostenere la diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi, in particolare con quelli che desiderano aderire all'Unione europea;

32.  invita la Commissione a riflettere sull'attuazione di azioni specifiche a livello europeo per la salvaguardia, la protezione e la promozione delle lingue in pericolo;

33.  ritiene che i programmi correlati alla promozione del multilinguismo siano essenziali per le strategie politiche dei paesi vicini/candidati e potenziali candidati dell'Unione europea;

34.  ritiene che il sostegno della Commissione al rilancio linguistico debba prestare particolare attenzione alle iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione digitali, inclusi i media sociali, al fine di garantire che le generazioni più giovani si impegnino a favore delle lingue europee a rischio di estinzione;

35.  ritiene che la Commissione debba prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo in pericolo la sopravvivenza di lingue all'interno dei loro confini, sebbene tali lingue non siano in pericolo nel contesto europeo;

36.  attira l'attenzione su utili siti web che forniscono informazioni sui programmi dell'Unione europea per il finanziamento di progetti di promozione delle lingue a rischio di estinzione, ed esorta la Commissione a lanciare l'invito a presentare progetti per aggiornare tali siti web con i nuovi programmi per il periodo 2014-2020 e a fornire maggiori informazioni su questo tema, in particolare presso le comunità linguistiche interessate;

37.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

 

NOTE

(1)          https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC

(2)          GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(3)          GU C 259 del 2.9.2011, pag. 31.

(4)          GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.

(5)          GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.

(6)          GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.

(7)          GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 167.

(8)          GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.

(9)          GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.