Il testo ufficiale del primo atto di integrazione europea, il Trattato della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, fu redatto esclusivamente in francese e non conteneva alcuna disposizione in materia di regime linguistico delle istituzioni comunitarie. Il riconoscimento successivo, ad opera dei Ministri degli Esteri degli Stati membri, di tedesco, francese, italiano e neerlandese come lingue ufficiali e di lavoro della CECA prefigurava il regime linguistico delle due Comunità che sarebbero nate pochi anni dopo[1].

Il Trattato che istituisce la Comunità europea[2] ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, firmati a Roma il 25 marzo 1957, comparivano in quattro versioni, corrispondenti alle lingue ufficiali dei sei Paesi fondatori.

Ad esse, con le successive adesioni, si sono aggiunte l’inglese, il danese, lo spagnolo, il greco, il portoghese, lo svedese ed il finlandese, per un totale di 11 lingue ufficiali, alle quali deve essere aggiunto l’irlandese, che gode di un particolare statuto[3].


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La diversità delle lingue parlate dai cittadini degli Stati membri dà luogo a diversi ordini di problemi, legati ai rapporti tra diritti dell’uomo, diritto comunitario, politica linguistica e diritto degli Stati membri, oltre alle questioni di carattere pratico e organizzativo che il pluralismo linguistico determina nelle istituzioni comunitarie.

Mentre in principio la questione linguistica rivestiva un’importanza limitata, in quanto le lingue ufficiali erano solo quattro, oggi la creazione di una politica linguistica forte e coerente, che sappia contribuire alla creazione di un’identità comune e di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei, è vista a Bruxelles come uno dei prossimi obiettivi da raggiungere.

Nelle pagine seguenti si prenderanno in considerazione le disposizioni internazionali e comunitarie in materia, insieme ad alcuni casi in cui la Corte di giustizia ha avuto l’occasione di enunciare principî importanti; si illustrerà quindi in che modo il plurilinguismo è praticato all’interno delle istituzioni comunitarie.

Infine si analizzerà in breve la situazione odierna in prospettiva dell’allargamento dell’Unione verso Est e dell’influenza che tale processo potrà esercitare sulla sua politica linguistica.




2. Politica linguistica: tre orientamenti

Prima di illustrare i possibili orientamenti di politica linguistica, è opportuno chiarire quale sia in generale lo scopo di una politica linguistica[4]: essa riflette la volontà di influenzare e modificare la naturale evoluzione delle lingue. E poiché la naturale evoluzione di una lingua si inserisce in un complesso insieme di fattori sociali, politici ed economici, ogni politica linguistica ha ricadute sul tessuto economico, politico e sociale di una comunità. Come si vedrà in seguito, requisiti linguistici possono costituire in ambito comunitario un ostacolo al commercio e sollevare sospetti su una loro funzione protezionistica nei confronti tanto delle merci quanto del lavoro di uno Stato membro; in altri casi, misure formalmente assimilabili a scelte di politica linguistica possono nascondere intenzioni discriminatorie nei confronti di una cultura o di un’etnia. Al fine di evitare tali effetti i trattati internazionali sui diritti dell’uomo vietano qualsiasi discriminazione in base alla lingua.

In astratto è possibile immaginare tre indirizzi di politica linguistica[5].

Una prima possibilità consiste nel favore verso l’uniformità linguistica: un’autorità sceglie una lingua e scoraggia o proibisce l’uso di lingue alternative. Nel periodo moderno sono stati numerosi gli esempi di tale orientamento; in particolare sono stati i regimi centralisti, caratterizzati in misura variabile da deficit democratici e da forme più o meno spiccate di nazionalismo, a seguire più spesso questa politica: l’Unione Sovietica[6], la Spagna di Franco, l’Italia fascista sono esempi tipici di soppressione delle libertà linguistiche e dell’imposizione di una lingua nazionale, coincidente spesso con la lingua della classe dirigente[7].

Tuttavia, vi sono anche esempi di ordinamenti non totalitari che perseguono questa via, come ad esempio la Francia, in cui solo negli ultimi anni, grazie ad un mutato clima politico e all’azione dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, si è potuta notare una timida apertura verso le lingue regionali e minoritarie, come il bretone, il corso, l’occitano[8]. L’atteggiamento verso le lingue straniere, in particolare verso l’inglese, è tuttavia caratterizzato dal rifiuto delle loro influenze e dalla ricerca di preservare la “purezza” del francese, che in seguito alla revisione costituzionale del 25 giugno 1992 è “Langue de la Republique”.

Un secondo approccio consiste nella neutralità. Le autorità e le istituzioni si astengono dall’intervenire e lasciano che i meccanismi sociolinguistici che determinano la nascita, l’evoluzione e la morte di una lingua agiscano senza influenze esterne, con il risultato che le lingue più dinamiche, più rispondenti al mondo che rappresentano sopravvivranno, mentre le più deboli andranno perdute. In un’ottica di tipo darwiniano, interventi a svantaggio delle lingue minoritarie possono anzi essere visti con favore, poiché accelerano i processi di evoluzione e trasformazione del panorama linguistico di una regione o di una comunità.

È difficile trovare esempi di imparzialità assoluta negli Stati moderni: è infatti necessario che sia chiaro quali siano le lingue dell’apparato statale, le lingue insegnate nelle scuole, le lingue usate nei tribunali, per cui di solito le autorità intervengono, adottando misure che rientrano nel primo atteggiamento, di uniformazione linguistica, o al contrario incentivando l’uso delle lingue minoritarie.

Il terzo atteggiamento mira alla salvaguardia delle lingue regionali e minoritarie: lo Stato può decidere di tutelare le lingue minoritarie e i dialetti locali, ritenuti deboli in confronto alla lingua nazionale o ad una lingua straniera. In questo caso l’azione si concreta nel permettere o nell’imporre l’uso della lingua protetta nelle scuole, nelle istituzioni, e nell’attribuire alle lingue protette pari dignità rispetto alle lingue nazionali o dominanti.

Ogni orientamento presenta vantaggi e svantaggi.

L’approccio uniformante ha l’indubbio vantaggio di semplificare il panorama linguistico di una nazione. Nel territorio dell’Unione Sovietica erano parlate circa 300 lingue; la coufficialità di ciascuna di esse avrebbe comportato che la produzione normativa e l’apparato statale fossero egualmente autentici ed operanti in trecento lingue: uno sforzo organizzativo ed economico difficilmente sostenibile. D’altra parte, però, l’imposizione dall’alto di una lingua percepita come estranea può essere avvertita come un’intromissione nella sfera privata, una violazione della libertà di espressione, oltre che costituire un pesante ostacolo per chi non conosca la lingua imposta dalle autorità. Misure di questo tipo, inoltre, nascondono spesso intenzioni discriminatorie da parte delle autorità centrali nei confronti delle minoranze etniche collegabili all’idioma minoritario.

Il secondo approccio non può per definizione andare incontro ad un insuccesso, poiché ogni risultato della naturale evoluzione linguistica è accettato come un fatto. Un vantaggio di questo orientamento è costituito dalla costante corrispondenza tra la situazione linguistica della nazione ed il suo regime linguistico, in quanto i mutamenti provengono dal basso e non sono imposti dall’alto.

Nella pratica, una totale imparzialità è una scelta difficilmente percorribile nelle società contemporanee: per l’amministrazione statale potrebbe essere difficile seguire le mutazioni di natura sociolinguistica che si verificano nella popolazione. Inoltre bisogna rilevare le difficoltà di carattere politico e ideologico a cui questa soluzione potrebbe andare incontro: lo Stato moderno ha tra i suoi fondamenti il concetto di nazione, del quale la lingua è una componente importante; un approccio liberale in politica linguistica può essere visto come un attacco all’idea stessa di Stato.

Infine questa scelta non grava il bilancio dello Stato delle spese relative agli interventi di politica linguistica.

I sostenitori dell’atteggiamento protettivo basano spesso le loro argomentazioni su motivazioni non economiche: in quest’ottica è necessario preservare una lingua debole perché non vada perso il suo patrimonio linguistico, al fine di tutelare la diversità e la ricchezza culturale di un Paese. Le lingue minori devono quindi essere tutelate attraverso azioni positive degli Stati, come avviene ad esempio nelle gaeltacht irlandesi, sorta di “parchi nazionali linguistici”[9]. Una visione iperprotettiva concepisce le lingue come elementi di un complesso tessuto socio-culturale all’interno del quale non si può modificare alcun elemento senza compromettere anche gli altri; per preservare un idioma bisognerebbe quindi anche mantenere in vita tutte le espressioni della cultura materiale e sociale proprie del contesto in cui si utilizza tale lingua, come ad esempio il tipo di economia, le condizioni di vita, l’ordinamento sociale. Quest’ultima concezione porta ad assumere un atteggiamento antimodernista e comunque poco applicabile nelle società contemporanee, basate sulla scoperta e sull’innovazione.

La tutela delle lingue minoritarie è oggi un problema molto sentito, in particolare nell’Europa occidentale è vista come un esigenza morale collegata a temi quali la tolleranza, il rispetto delle etnie e delle culture cosiddette “diverse”. Il problema reale, al di là delle dichiarazioni di principî democratici, sempre molto corrette politicamente e difficilmente contestabili, consiste nel trovare una forma di tutela realmente efficace. Le difficoltà che incontrano i tentativi intrapresi in questo senso consistono nel fatto che le misure dovrebbero intervenire non solo sulla lingua ma su tutti i principali elementi che caratterizzano un’etnia: sviluppo demografico, organizzazione sociale, quadro economico generale. La tutela delle lingue minori invece si concreta quasi sempre in dichiarazioni di buona volontà, spesso insufficienti a raggiungere gli scopi che si prefiggono, ma che comunque servono a mitigare le istanze di protesta, attraverso distribuzione di denaro alle comunità e iniziative culturali che contribuiscono alla museificazione della cultura minore[10].

Questi approcci sono tradizionalmente visti in relazione alla politica linguistica ed all’intervento degli Stati nazionali. Le medesime considerazioni possono essere in gran parte valide, allargando la scala a livello comunitario, nei confronti della politica linguistica dell’Unione.

Vi sono naturalmente aspetti di diversità tra le due situazioni: è evidente ad esempio che le lingue delle nazioni europee non possono essere considerate dialetti di una stessa lingua, ed è difficile considerare “minoritarie” o “regionali” lingue come il francese o il tedesco, però le considerazioni di carattere generale sui tre possibili orientamenti di politica linguistica sono valide anche nei confronti delle scelte del legislatore comunitario.

L’Unione europea ha la necessità di scegliere quale politica adottare nei prossimi anni; i segnali sono contrastanti: accanto a dichiarazioni che esprimono l’eguaglianza delle undici lingue ufficiali e ad iniziative per la promozione delle lingue nazionali, minoritarie e regionali, altri segnali[11] indicano che in realtà alcune di esse godono di una considerazione e di uno status particolare.




3. Trattati internazionali

Gli Stati membri dell’Unione europea sono parti di numerose convenzioni internazionali che coinvolgono aspetti di politica linguistica. Tali trattati esercitano un’influenza sia sulle norme di origine comunitaria che sulle norme interne degli Stati membri. La maggior parte delle convenzioni si occupa della protezione delle minoranze linguistiche interne agli Stati, pertanto quest’azione investe aspetti situati su un piano diverso rispetto alla politica dell’Unione nei confronti delle lingue nazionali degli Stati membri. Pare comunque opportuno svolgere una breve rassegna su queste misure, in quanto l’azione dell’Unione europea si sta sviluppando anche nel campo della protezione delle lingue regionali e minoritarie.



La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 non fa alcun riferimento esplicito ai diritti linguistici delle minoranze; vi sono formule solenni contro le discriminazioni, che possono essere estese anche alle discriminazioni in base alla lingua, tuttavia non vi è alcun riferimento ad eventuali azioni positive da parte degli Stati. La questione era stata dibattuta dall'Assemblea delle Nazioni Unite, ma la complessità del problema aveva impedito di giungere ad una conclusione; inoltre si riteneva che la protezione delle minoranze potesse rientrare nella più grande categoria della protezione universale della persona umana in quanto tale, annullandone così ogni specifica esigenza. Era infatti prevalsa la tesi, sostenuta dagli Stati Uniti, secondo la quale l'eliminazione dell'oppressione dell'uomo come singolo avrebbe portato necessariamente all’eliminazione dell'oppressione collettiva[12].

Questo costituirà l’orientamento dominante della comunità internazionale, fino alla fine degli anni ’80, periodo in cui si assiste ad un mutamento di sensibilità che cambia l’approccio e le soluzioni al problema.

La Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma nel 1950, si occupa di problemi legati alla lingua negli artt. 5 e 6, che sanciscono il diritto alla propria lingua o all’interprete nell’ambito delle garanzie minime processuali da assicurare all’accusato nel procedimento penale, e nell’art. 14, che proibisce le discriminazioni basate su diverse ragioni, tra le quali la lingua.

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato nel 1966 dalle Nazioni Unite, oltre alle usuali formule solenni contro ogni tipo di discriminazione[13], ed alle garanzie nell’ambito dei procedimenti[14], prende in considerazione le minoranze linguistiche nell’articolo 27. Esso recita:



“Negli Stati, ove esistano minoranze etniche, religiose, o linguistiche, le persone appartenenti a tali minoranze non possono essere private del diritto di avere, in comune con gli altri membri del loro gruppo, la propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, o di impiegare la propria lingua.”



Come notato da Palici[15], se questa disposizione supera l’impostazione puramente antidiscriminatoria, in quanto si garantisce agli appartenenti alla minoranza di salvaguardare la propria identità come singoli e come gruppo, d’altra parte la formula “…le persone… non possono essere private del diritto di avere…” è vaga e non specifica quale debba essere l’impegno degli Stati.

Un vero salto di qualità nella protezione delle minoranze linguistiche si ha con la Carta europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, approvata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992. Il documento è espressione di una politica linguistica protettiva: nel preambolo si sostiene infatti che la tutela delle lingue regionali o minoritarie è una questione che coinvolge la ricchezza culturale dell’Europa e che il diritto di usare in privato ed in pubblico una lingua regionale o minoritaria è imprescindibile; si afferma inoltre che la tutela di tali lingue non deve ostacolare l’apprendimento delle lingue ufficiali.

In questa Carta si ritrova in primo luogo una definizione di “lingue regionali o minoritarie”:



“Ai fini di questa Carta, con l’espressione “lingue regionali o minoritarie” si intendono le lingue parlate tradizionalmente sul territorio di uno Stato da parte di cittadini di questo Stato i quali costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato e differenti dalle lingue ufficiali dello Stato. Non si intendono i dialetti delle lingue ufficiali o le lingue dei migranti.”[16]



La Carta fissa principî[17], obiettivi e misure che gli Stati firmatari si impegnano ad adottare nel campo dell’insegnamento[18], nella giustizia[19], in campo amministrativo[20], nei media e nelle attività culturali[21], nelle attività economiche e sociali[22], e negli scambi transfrontalieri[23]. È inoltre previsto un organismo di controllo al quale sono periodicamente sottoposte le misure adottate in attuazione della Carta.

È da notare che, tra i Paesi dell’Unione europea, la Carta non è stata firmata dal Belgio, dalla Grecia, dall’Irlanda, dal Portogallo, mentre Francia[24], Italia e Lussemburgo non hanno ancora perfezionato il procedimento di ratifica.

Il 1° febbraio 1995 è stata approvata dal Consiglio d’Europa la Convenzione-Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali[25]. A prova del mutato atteggiamento di fondo in questo ambito, si trovano nel preambolo alcune espressioni che evidenziano l’alta considerazione che le Parti contraenti assegnano alla protezione delle minoranze nazionali:



“Considerando che le vicissitudini della storia europea hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale per la stabilità, la sicurezza democratica e la pace del continente;

Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per consentire alla diversità culturale di essere fonte e fattore non di divisione, bensì di arricchimento per ciascuna società;

Considerando che la realizzazione di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si basa su una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali che non pregiudichi la costituzione e l'integrità territoriale di ciascuno Stato.”



La disciplina della Convenzione non è solo negativa, ma enuncia principî e obiettivi che presuppongono attività positive da parte degli Stati firmatari. In particolare, gli artt. 5, 6, 11,12 dispongono:



“Le Parti s’impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.”



“Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, […] in particolare nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione.”



“Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.”



“Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali e della maggioranza.”



Il numero dei Paesi dell’Unione in cui la Convenzione-Quadro è in vigore è di poco maggiore rispetto alla Carta del 1992: tra i Quindici solo la Francia non ha firmato questo trattato, il Belgio lo ha fatto recentemente con alcune riserve[26], mentre la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi ed il Portogallo, pur avendo firmato, non hanno ancora ratificato la Convenzione.

Il 6 giugno 1996 infine è stata firmata a Barcellona la Dichiarazione Universale dei diritti linguistici[27]. Tra i firmatari figurano diverse istituzioni, organizzazioni non governative, associazioni P.E.N.; l’obiettivo è di sensibilizzare le Organizzazioni internazionali e l’opinione pubblica nei confronti dei diritti linguistici per giungere alla presentazione di una convenzione internazionale nell’ambito delle Nazioni Unite.



Si può in definitiva notare come in ambito internazionale sia mutato l’approccio alla politica linguistica. Se nell’immediato dopoguerra l’orientamento prevalente era di tipo liberale, facendo figurare l’assenza di discriminazioni individuali come il principale obiettivo dei trattati, negli ultimi due decenni un’accresciuta considerazione del problema ha favorito lo sviluppo di una politica protettiva, di intervento positivo a favore delle minoranze linguistiche nella loro dimensione collettiva.




4. Trattati e disposizioni comunitarie

Il Trattato che istituisce la Comunità europea non conteneva nella sua versione originaria alcun riferimento ad una competenza della Comunità in materia di politica linguistica. Questa scelta può essere spiegata da due punti di vista[28]: da una parte può essere considerata come la decisione strategica di affrontare i problemi economici e commerciali in un primo tempo, lasciando le problematiche culturali per un secondo periodo; oppure può essere vista come la scelta consapevole di puntare sugli aspetti economici dell’integrazione, senza invischiarsi in problemi potenzialmente assai controversi e ad alto rischio di derive nazionaliste come quelli legati all’identità linguistica e culturale. Non bisogna tuttavia pensare che l’azione della Comunità non abbia mai coinvolto aspetti legati al regime linguistico degli Stati membri: i principî del diritto comunitario ed il diritto secondario, come si vedrà in seguito, hanno esercitato un’influenza apprezzabile sulla politica linguistica degli Stati membri.

I trattati si occupano del regime linguistico delle istituzioni in poche, scarne disposizioni.

L’articolo 21 del Trattato CE dispone:



“Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.”



L’articolo 314 elenca le 12 lingue ufficiali della Comunità europea:



“Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.”



All’interno del capo 3 del titolo xi, dedicato all’istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù, l’articolo 149 specifica uno dei campi d’azione della Comunità:



“L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;”



L’articolo 151, primo articolo del titolo dedicato alla cultura, recita:



“La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.”



Si tratta di un’affermazione intrinsecamente “debole” in quanto programmatica, ma questa sua indeterminatezza potrebbe in futuro rivelarsi un prezioso appiglio per l’introduzione di una disciplina normativa.

Infine il Trattato definisce il regime linguistico delle istituzioni comunitarie. Esso è fissato, in base all’art. 290 CE, dal Consiglio, che delibera all’unanimità. Il primo regolamento adottato dalla Comunità europea[29] stabilisce l’eguaglianza di tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. L’articolo 1 del regolamento 1/58, nella sua versione originale affermava:



“Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.”



Gli articoli 2 e 4:



"I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.”



“I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue ufficiali.”



In base all’art. 3, gli atti di portata individuale sono redatti nella lingua dello Stato destinatario, o nella lingua dello Stato alla cui giurisdizione appartiene il destinatario; in conseguenza di ciò, alcuni atti individuali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in una traduzione non autentica.

Questo regolamento costituisce il fondamento giuridico del plurilinguismo nell’Unione europea. Esso non ha subito sostanziali modifiche, tranne quelle rese necessarie dalle successive adesioni degli altri Stati membri[30]. Il preambolo di questo regolamento è significativo in quanto rivela il criterio seguito dal Consiglio nel decidere quali lingue dovessero godere dello status di lingua ufficiale: esso consiste nell’attribuzione dell’ufficialità alle lingue che all’interno degli Stati membri sono oggetto di un riconoscimento giuridico espresso o di fatto.

L’articolo 1 del Regolamento ora dispone che le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono il danese, il francese, il finlandese, il greco, l’inglese, l’italiano, il portoghese, il neerlandese, lo spagnolo, lo svedese ed il tedesco.

Come si può notare, da questo elenco manca l’irlandese, cui è attribuito uno speciale status: i trattati istitutivi ed altri atti di particolare importanza[31] sono reperibili in versione originale anche in questa lingua; tuttavia l’irlandese non è lingua di lavoro della Comunità.

Anche il lussemburghese, lingua nazionale del Principato in seguito alla legge sul regime linguistico del 24 febbraio 1984[32], non è incluso in questo elenco, sebbene sia incluso nei programmi linguistici della Comunità.

Infine, tra le lingue diffuse all’interno dell’Unione, che non godono dello statuto di lingua ufficiale, è necessario ricordare il catalano, riconosciuto dallo Stato spagnolo e dotato di un numero di parlanti superiore a quello di alcune lingue ufficiali[33]. Il Parlamento europeo approvò nel 1990 una risoluzione in cui si impegnava a domandare al Consiglio e alla Commissione di attuare politiche mirate a favorire l’uso del catalano nelle attività comunitarie, ma a tale atto non seguirono fatti concreti. Ora il catalano, a differenza di irlandese e lussemburghese, non è inserito nel programma Lingua[34].

La Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado godono di un regime linguistico particolare, delineato nel proprio regolamento di procedura[35].

La Dichiarazione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali approvata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 non aggiunge molto al quadro normativo preesistente. L’articolo 3 contiene un riferimento puramente negativo alla discriminazione in base alla lingua o all’appartenenza ad una minoranza nazionale.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, si occupa brevemente delle diversità linguistiche dell’Unione: il capo iii, intitolato “Uguaglianza”, afferma l’obbligo di non discriminazione all’art. 21, prendendo in considerazione, tra i possibili motivi, anche la lingua:



“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, […]”



L’articolo 22, rubricato “Diversità culturale, religiosa e linguistica” potrebbe essere il luogo più appropriato per affrontare i problemi del plurilinguismo. Questo articolo, tuttavia, consiste in un laconico: “L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.”. Si tratta di un’espressione che non dice molto a chi volesse trarre delle indicazioni sull’orientamento comunitario; il verbo utilizzato sembra rispecchiare una scelta di basso profilo e di neutralità, o proprio una non-scelta, nel campo della politica linguistica. Tale disposizione non arricchisce il panorama normativo in questo campo: il riconoscimento della diversità linguistica è inevitabile per le istituzioni comunitarie, è un fatto al quale esse non possono venire meno. Ben diverso sarebbe stato il significato della norma se il verbo usato fosse stato “promuove”, o “incoraggia”.

Nel complesso si può notare come le scelte del legislatore comunitario siano state sempre ispirate alla prudenza, anche a causa della complessità dell’argomento; tuttavia sembra che questo tema sia preso in considerazione sempre crescente: l’iniziativa più visibile è stata la decisione di dedicare l’anno 2001 alle lingue, con la creazione di un sito internet[36] ed una serie di iniziative collaterali volte a sensibilizzare gli specialisti ed il pubblico ai temi del plurilinguismo. L’azione della comunità deve tuttavia risolvere il potenziale contrasto tra l’integrazione non solo economica tra i popoli d’Europa e la tutela del pluralismo culturale e linguistico. La lingua, oltre ad essere una componente fondamentale del patrimonio culturale di un popolo, è un elemento che distingue e divide le genti, e che può far sorgere problemi sulla strada del processo di integrazione.

Come si è visto, i trattati riflettono questa ambiguità di fondo; in essi si possono trovare sia disposizioni che esprimono un favore verso le lingue nazionali, sia disposizioni che mettono a repentaglio il plurilinguismo.

In un senso infatti nell’articolo 6 UE si afferma che l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, gli articoli 149 e 151 CE salvaguardano le culture nazionali nella loro diversità, e la Carta di Nizza si pronuncia tiepidamente in difesa della diversità culturale e linguistica. Ma ad assicurare un ruolo di primo piano agli Stati nazionali vi è soprattutto il requisito dell’unanimità per le decisioni in questa materia e, per quanto riguarda gli aspetti economici dell’azione, la previsione esplicita della possibile compatibilità con il mercato comune degli aiuti statali destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio[37].

D’altra parte, l’obiettivo dell’Unione europea consiste nel progresso economico e sociale attraverso la creazione di un’area senza frontiere, ed è evidente che la diversità linguistica, in quanto barriera all’integrazione economica, alla concorrenza intracomunitaria, al mercato unico, costituisce un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo. La Commissione finora non si è mai pronunciata in favore dell’uso di una determinata lingua, anzi ha avuto modo di esprimere che l’imposizione di una lingua nelle relazioni economiche non può essere giustificata dall’interesse dei consumatori e può rappresentare un ostacolo al commercio intracomunitario[38].

Tutto il quadro della legislazione e degli indirizzi di politica linguistica comunitaria devono essere infine vagliati secondo il principio della sussidiarietà, che ogni Stato membro potrà invocare per rivendicare una propria competenza in questo campo, affermando di essere in grado di tutelare le minoranze linguistiche stabilite nel proprio territorio meglio di quanto possano fare le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo.






5. Casistica

Come è avvenuto per altre materie, alcuni aspetti della politica linguistica comunitaria hanno avuto origine da decisioni della Corte di giustizia.

In particolare, due filoni giurisprudenziali possono illustrare il carattere tendenzialmente espansivo del diritto comunitario legato a questioni linguistiche e come esso possa influire e prevalere sulle norme interne.



Il primo è costituito dai casi che riguardano l’etichettatura di prodotti in una lingua diversa da quella dello Stato membro in cui è avvenuta la commercializzazione[39].

La questione affrontata in queste sentenze è la conformità al diritto comunitario delle norme statali adottate in attuazione della direttiva 79/112 relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari. In base all’art. 28 CE ed alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Nei casi che riguardano l’applicazione della direttiva 79/112, alcuni Stati membri ritenevano che l’obbligazione a carico del venditore di dotare il prodotto di un’etichettatura a norma di legge fosse assolto esclusivamente nel caso si fosse usata la lingua nazionale o della regione linguistica dove il prodotto era stato commercializzato. In questo modo, la lingua è una potenziale barriera agli scambi, in quanto divide il mercato unico comunitario in tanti mercati nazionali, ed i costi di traduzione e di adattamento dell’imballaggio e dell’etichettatura possono ostacolare il commercio intracomunitario. D’altra parte, sono presenti esigenze di tutela dei consumatori, ai quali deve essere fornita un’informazione adeguata sulle caratteristiche dei prodotti messi in commercio.

In Piageme[40] un consorzio di produttori di acque minerali ed importatori francesi in Belgio citò la società belga Peeters, stabilita nella regione linguistica fiamminga, dove commercializzava acque minerali etichettate in francese e tedesco. Gli attori agirono presso il Tribunale di commercio di Lovanio al fine di ottenere l’interdizione della vendita di tali bottiglie d’acqua, in quanto l’etichettatura non era conforme alla legge nazionale recettiva della direttiva 79/112, la quale disponeva che i dati obbligatori riportati sulle etichette dovessero essere espressi almeno nella lingua o nelle lingue della regione linguistica in cui gli alimenti sono messi in commercio. In seguito all’eccezione di incompatibilità della normativa nazionale con l’articolo 28[41] CE e con l’articolo 14 della direttiva 79/112, il tribunale di Lovanio invitò la Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale su questo punto.

La Corte, dopo aver affermato che l’obiettivo della direttiva consiste nell’agevolare la libera circolazione delle merci e che le disposizioni del regio decreto belga non avevano trasposto correttamente la direttiva comunitaria, decise nel senso che “l’art. 30 del Trattato CEE e l’art. 14 della direttiva 79/112 ostano a che una normativa nazionale imponga l’uso esclusivo di una lingua determinata per l’etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un’altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l’informazione dell’acquirente venga garantita altrimenti[42]”.

Questa sentenza suscitò numerose critiche, in quanto la normativa belga esigeva che l’etichettatura figurasse almeno nella lingua o nelle lingue della regione di commercializzazione[43], e non ostava ad un’etichettatura anche in altre lingue. In particolare, il Parlamento europeo criticò il basso livello di protezione accordato in questo caso ai consumatori, e raccomandò di rendere obbligatorio nell’etichettatura l’uso della lingua parlata nel luogo di smercio del prodotto[44].

Nel caso conosciuto come Piageme II[45] la Corte di giustizia fu nuovamente adita al fine di chiarire il rapporto tra l’articolo 14 della direttiva 79/112 e l’articolo 28 CE: in primo luogo in merito al significato dell’espressione-chiave della sentenza Piageme, ovvero “lingua facilmente compresa dagli acquirenti”; in secondo luogo per sapere quali elementi possano o debbano essere presi in considerazione per determinare se le indicazioni obbligatorie siano conformi ai requisiti di cui all’art. 14, secondo comma, della direttiva[46]. Sulla prima questione la Corte risolse nel senso che “l’articolo 14 della direttiva osta a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, imponga l’uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto è messo in vendita, quand’anche il contestuale utilizzo di un’altra lingua non sia escluso[47]”. Sul resto della domanda la Corte argomentò che l’obbligo di utilizzare una lingua determinata per l’etichettatura dei prodotti è una misura più rigorosa rispetto all’obbligo di far uso di una lingua facilmente compresa, e che gli articoli, secondo la numerazione allora vigente, 128 e 129A[48] non autorizzano uno Stato ad imporre norme più restrittive di quelle previste dalla direttiva; pertanto i giudici comunitari affermarono che le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva devono comparire sull’etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori a cui è destinato il prodotto, anche con l’ausilio di disegni, simboli o pittogrammi; la valutazione sul grado di comprensibilità, conclusero, rientra nella discrezione del giudice nazionale.

Secondo questa sentenza, quindi, i consumatori hanno il diritto di essere informati, ma non necessariamente nella loro lingua: è sufficiente che la lingua sia facilmente comprensibile. Tuttavia, solo in linea di principio le politiche linguistiche nazionali cedono di fronte al mercato comune, poiché l’ultima parola sulla comprensibilità delle informazioni riportate sull’imballaggio spetta alle corti nazionali.

Segue lo stesso orientamento la causa C-385/96, Goerres[49], in cui si precisa che è necessario che le informazioni in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore siano presenti sull’etichettatura del prodotto, non essendo sufficiente la presenza di un’etichetta complementare esposta all’interno dell’esercizio commerciale.

Un problema analogo si è presentato nella causa Colim[50]. In questo caso la controversia riguardava la vendita di prodotti alimentari in alcuni supermercati situati in una zona fiamminga del Belgio, sprovvisti dell’etichettatura in lingua olandese. Nella seconda questione portata di fronte alla Corte di giustizia, il giudice a quo chiese se e in che misura gli Stati membri possano imporre che le indicazioni figuranti sui prodotti importati siano redatte nella lingua della regione ove i prodotti vengono messi in vendita, o in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori di tale regione. La Corte anche in questo caso basò la sua decisione sull’interpretazione dell’art. 28 CE, che vieta ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci derivante da norme relative ai requisiti di cui dette merci debbano essere in possesso, anche quando tali norme siano indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e importati, e su una valutazione di proporzionalità tra le misure intraprese per perseguire un obiettivo di interesse generale come la protezione del consumatore e le esigenze della libera circolazione delle merci. Come in Piageme, la conclusione cui pervenne la Corte è che “gli Stati membri possono adottare provvedimenti nazionali recanti l'obbligo di redigere le suddette indicazioni nella lingua della regione ove i prodotti vengono messi in vendita, o in un'altra lingua facilmente comprensibile per i consumatori di tale regione, a condizione che i suddetti provvedimenti si applichino indistintamente a tutti i prodotti nazionali ed importati, ed abbiano carattere di proporzionalità rispetto allo scopo della tutela del consumatore da essi perseguito[51]”. Inoltre, le condizioni dettate dagli Stati membri devono “limitarsi alle indicazioni cui lo Stato membro attribuisce carattere di obbligatorietà, e relativamente alle quali l'uso di altri mezzi diversi dalla traduzione non consentirebbe un'adeguata informazione dei consumatori.”

Un caso recente che si inserisce in questo filone giurisprudenziale è la causa C-366/98, Geffroy[52]. I fatti si svolsero in Francia: una società aveva messo in commercio in un ipermercato alcune lattine di Coca-Cola non recanti un’etichettatura in lingua francese ed alcune bottiglie recanti la denominazione di “sidro” sebbene esse non fossero conformi alla definizione legale di “sidro”. Le autorità francesi ravvisarono quindi due infrazioni, una relativa all’uso obbligatorio della lingua francese nell’etichettatura, ed un’altra relativa all’uso della denominazione di “sidro”. Il convenuto si difese sostenendo che nel caso della Coca-Cola si trattava di un “prodotto arcinoto” e che il consumatore non poteva sentirsi disturbato da etichette in inglese; inoltre affermò che vi era un cartello recante la traduzione in francese di tali etichette, ma che probabilmente un cliente lo aveva fatto cadere in fondo allo scaffale. Per quanto riguarda la denominazione “sidro”, il signor Geffroy spiegò che i tre prodotti recavano effettivamente etichette con tale denominazione, ma che essi erano stati posti in vendita negli scaffali delle birre. Proprio questa è stata la questione affrontata in principio dai giudici comunitari e risolta nel senso che nel caso sotto esame le condizioni per esigere la modifica della denominazione di un prodotto alimentare non ricorrevano[53].

Nel risolvere la prima questione, riguardante le lattine di Coca-Cola ed i requisiti linguistici che uno stato può imporre in materia di etichettatura dei prodotti, la Corte richiamò le sentenze Piageme I e II, Goerres, e decise in maniera conforme ai suoi precedenti, enunciando la medesima regola di diritto espressa in tali casi.

Occorre infine ricordare che in questa materia vi sono stati alcuni mutamenti di disciplina: innanzitutto la direttiva 97/4 del 27 gennaio 1997 ha modificato la direttiva 79/112 abolendo il secondo comma dell'art. 14 ed inserendo un nuovo articolo 13 bis che prescrive che l'etichettatura dei prodotti alimentari deve comparire in una lingua facilmente compresa dal consumatore e consente agli Stati membri di imporre, nel rispetto delle norme del Trattato, che le indicazioni dell'etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112 siano scritte almeno in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Il 20 marzo 2000 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/13[54], relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, che abroga la direttiva 79/112. L’articolo 16 recita:



“1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per una o più indicazioni dell'etichettatura.

2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.”



L’articolo 20 prevede l’istituzione di un Comitato permanente di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Si può affermare che la nuova normativa recepisce in buona parte l’orientamento della Corte nei casi analizzati in precedenza: si adotta il criterio della lingua facilmente compresa dal consumatore o in alternativa dell’informazione effettivamente assicurata da altre misure, sulle quali l’Unione esercita uno scrutinio attraverso il Comitato di regolamentazione.

Rimane comunque agli Stati membri uno spiraglio di intervento per le proprie politiche linguistiche: come disposto dal paragrafo 2, lo Stato di commercializzazione può imporre che le indicazioni siano scritte in una o più delle lingue ufficiali della comunità; il concetto chiave di questa disposizione è però rappresentato dall’inciso “nel rispetto delle regole del trattato”: si tratta di un’espressione vaga, che la Corte di Lussemburgo potrà interpretare con molta libertà a seconda del clima politico e degli sviluppi futuri in materia di politica linguistica.



Un secondo filone di giurisprudenza riguarda la libertà di circolazione dei lavoratori e gli aspetti linguistici ad essa connessi.

In questo campo l’obiettivo della legislazione comunitaria era in origine l’integrazione dei mercati; la promozione della diversità linguistica rappresentava un aspetto secondario[55]. Pertanto, i diritti alla lingua erano concessi nell’ottica di aiutare la mobilità dei lavoratori[56]: l’obbligo per gli Stati membri di organizzare una particolare istruzione per i figli dei lavoratori migranti al fine di facilitare l’inserimento nel Paese ospite ed un eventuale reinserimento nello Stato membro d’origine[57], ed il programma Lingua[58], che promuove l’apprendimento delle lingue della Comunità sono due esempi di questa politica. Gli Stati membri erano liberi di decidere se adottare una politica di sostegno e protezione delle minoranze linguistiche stabilite nel proprio territorio; tuttavia, nel caso in cui fosse presente una qualche forma di tutela, l’esclusione da tale trattamento protettivo dei cittadini di altri Stati membri che risultassero nelle medesime condizioni era contraria ai principî del diritto comunitario.

Nella causa Maris[59] si chiedeva se un cittadino belga francofono che aveva lavorato e maturato periodi contributivi in Belgio, Francia e Germania, coinvolto in una causa previdenziale di fronte ad una corte ad Anversa, nella regione fiamminga del Belgio, avesse diritto allo svolgimento in francese del processo in cui era parte. La Corte di giustizia decise nel senso che dal principio di libera circolazione dei lavoratori consegue che il migrante ha diritto allo svolgimento del processo in una lingua diversa da quella usata normalmente, se nelle medesime circostanze i lavoratori cittadini dello Stato ospite hanno diritto a tale trattamento.

In Mutsch[60] alla Corte fu richiesto di interpretare l’articolo 220 del Trattato CEE, ora 293 CE, nel caso di un procedimento penale in Belgio contro un cittadino lussemburghese. Dal momento che la legge belga permette ad un cittadino di richiedere l’uso della lingua tedesca durante il procedimento, la Corte di giustizia ritenne che tale diritto dovesse essere esteso senza discriminazioni ai cittadini di altri Stati membri, se tutte le condizioni per la concessione di tale diritto fossero state soddisfatte. Bisogna notare che in questo caso la Corte di Lussemburgo adottò un livello di protezione più alto di quanto avrebbe fatto la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo[61].

Un caso di grande rilevanza in questa materia è Groener[62]. La signora Groener, cittadina olandese, lavorò per due anni presso un istituto pubblico di istruzione professionale a Dublino come professoressa a tempo parziale di pittura. In seguito partecipò ad un concorso per diventare docente a tempo pieno; il suo esame fu positivo ma la prova di conoscenza della lingua irlandese prevista in una circolare del Ministero dell’Educazione non ebbe esito sufficiente. Pertanto l’attrice non superò la selezione.

La signora Groener lamentò che tale disposizione fosse ingiustamente discriminatoria e quindi incompatibile con l’articolo 48, ora 39 CE, e con l’articolo 3 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità[63].

La High Court di Dublino propose pertanto tre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia: nella prima domandava se l’articolo 3 del regolamento 1612/68 dovesse essere interpretato nel senso che le eventuali norme che facciano dipendere l’assunzione dal requisito di conoscenza di una delle lingue ufficiali rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento, in quanto dette norme hanno l’effetto principale o esclusivo di escludere i cittadini degli altri Stati membri. Nella seconda si chiedeva se la politica linguistica di uno Stato membro potesse essere un dato rilevante nell’interpretazione del regolamento 1612/68, e nella terza se la politica linguistica irlandese rientrasse nel concetto di “ordine pubblico” come inteso dall’articolo 39 CE, e se i requisiti di conoscenza della lingua irlandese costituissero una limitazione giustificata da tali indirizzi.

La Corte rispose affermando che le norme del Trattato non ostano ad una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro che non leda la libera circolazione dei lavoratori attraverso misure sproporzionate o che comportino discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri. Nel caso in questione, anche se risultava che l’insegnamento era impartito essenzialmente, se non esclusivamente in lingua inglese, i giudici comunitari ritennero che non fosse irragionevole esigere dagli insegnanti, in virtù del ruolo da essi ricoperto, una certa conoscenza della prima lingua nazionale, e conclusero affermando che un posto di ruolo di professore a tempo pieno negli istituti pubblici di istruzione professionale è un impiego la cui natura giustifica un requisito di conoscenze linguistiche, purché attuato in modo proporzionale e non discriminatorio. Decisa in questo senso la seconda questione, la Corte giudicò irrilevanti le altre due.

Con questa sentenza pertanto la Corte decise di non osteggiare le politiche statali di promozione della diversità linguistica anche a costo di limitare la libertà di circolazione dei lavoratori. Nel caso in esame, infatti, la signora Groener non poté lavorare in Irlanda perché non parlava una lingua superflua al fine di compiere il suo lavoro, ma che tuttavia è difesa dalla Costituzione irlandese.

Il caso Groener può essere valutato da due opposti punti di vista.

In un senso la decisione soddisfa i sostenitori della diversità culturale e linguistica, e chi temeva che le esigenze economiche fossero le uniche prese in considerazione nel quadro comunitario.

D’altra parte però, la sentenza può essere vista come una vittoria per i valori dell’integrazione economica, in quanto la Corte afferma la propria giurisdizione sulla competenza normativa degli Stati membri in materia linguistica. Alcune ulteriori considerazioni possono aiutare a ridimensionare la portata “particolarista” di tale decisione[64]. In primo luogo, bisogna considerare la situazione concreta che fa da sfondo alla decisione: l’irlandese non è lingua minoritaria o regionale, è prima lingua nazionale, ufficialmente riconosciuta nella Costituzione irlandese all’articolo 8:



“1) La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale.

2) La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale.”



In secondo luogo, la decisione pare legata all’impiego in questione: la particolare posizione ricoperta da un docente ha pesato sulla valutazione complessiva degli interessi e sulla giustificabilità dei requisiti linguistici; non necessariamente un tale requisito sarebbe giustificabile nel caso di altri mestieri. Infine, la misura linguistica ha superato lo scrutinio di proporzionalità in quanto il livello di conoscenza richiesto per superare la prova non era elevato: la semplice conoscenza, non una parlata fluente.

A conferma dell’incertezza del quadro normativo e della potenziale conflittualità tra diritto interno e comunitario in materia di diritti linguistici, oltre alle sentenze analizzate supra, si possono citare alcuni casi nazionali e comunitari in cui le soluzioni adottate dalla Corte di giustizia o dal giudice nazionale sono discutibili sia sotto il profilo della coerenza che sotto il profilo degli effetti pratici.

Nel caso Bickel[65] un camionista austriaco ed un turista tedesco sottoposti a procedimenti penali nella regione Trentino-Alto Adige avevano chiesto che, in base alle norme a tutela della minoranza di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, il processo si svolgesse in tedesco. Il Pretore di Bolzano rimise alla Corte di giustizia la questione sull’applicabilità delle norme processuali previste per i cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano ai cittadini stranieri. La Corte sostenne che tale normativa, che permette ai cittadini appartenenti ad una minoranza linguistica ma non ai cittadini di altri Stati membri della stessa lingua di ottenere che il procedimento penale si svolga nella propria lingua, contrasta con l’ordinamento comunitario, e che pertanto i due soggetti avevano diritto allo svolgimento del processo in lingua tedesca.

Con questa decisione la Corte ha risolto la questione che le era stata sottoposta in maniera analoga al caso Mutsch. Tuttavia la situazione era profondamente diversa sotto il profilo del c.d. “criterio territoriale”, di importanza essenziale nell’applicazione delle norme sulle minoranze linguistiche[66]. Nel caso Mutsch il cittadino lussemburghese risiedeva stabilmente nella zona in cui è localizzata la minoranza tedesca e godeva giustamente delle misure di tutela della minoranza di lingua tedesca. Nel caso Bickel invece i due soggetti si trovavano provvisoriamente nel territorio italiano, nella zona dove è concentrata la minoranza di lingua tedesca: al camionista austriaco ed al turista tedesco di passaggio nella Provincia di Bolzano avrebbe dovuto applicarsi l’istituto dell’interprete e non la disciplina speciale prevista per la minoranza tedesca residente in Alto Adige. In realtà quindi la Corte ha operato una discriminazione nei confronti dei cittadini di altri paesi, di madrelingua non tedesca, i quali si trovino a subire un procedimento penale nella provincia di Bolzano, ai quali saranno applicabili le norme sull’interprete e non quelle sullo svolgimento del processo nella propria madrelingua.

Infine, una sentenza recente della Cassazione francese[67] sembra allontanarsi dall’indirizzo comunitario prevalente in materia di etichettatura e libera circolazione delle merci[68]. Nel caso in questione la filiale francese di un gruppo straniero aveva importato in Francia alcuni capi di vestiario fabbricati in Irlanda. In seguito ad un controllo risultò che alcuni capi in vendita, oltre a consigli per l’uso espressi attraverso disegni, portavano un’etichettatura in lingua inglese. Nel settembre 1998 il Tribunal de police di Parigi inflisse pertanto agli amministratori della società importatrice un’ammenda di 100 franchi per ogni capo, in base alla legge relativa all’uso della lingua francese, più nota come “Legge Toubon”[69]. La Corte d’Appello di Parigi nel settembre 1999 confermò questa decisione giustificandola non tanto su argomentazioni consumeristiche, come avevano fatto i giudici di primo grado, ma sostenendo che la condanna degli imputati trovava fondamento proprio nella legge Toubon, che “contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non è mirata a regolamentare l’etichettatura dei prodotti ma più in generale a imporre l’uso della lingua francese”; inoltre, i giudici di appello affermarono, senza altre motivazioni, la non contrarietà di tale legge al diritto comunitario.

La Cassazione rigettò il ricorso presentato dagli amministratori O’Rourke e Weston in base a motivazioni che riassumono quelle portate dai giudici di grado inferiore: le indicazioni di cui si tratta sono informazioni indispensabili per il consumatore, per cui la loro traduzione in francese è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 3 marzo 1995, emanato in applicazione della legge Toubon. In questo caso pertanto la Suprema Corte francese ha riconosciuto esplicitamente nelle disposizioni di legge un ostacolo al commercio intracomunitario, ma ha ritenuto che la potestà normativa statale rientri nelle eccezioni permesse dal Trattato in materia di protezione dei consumatori.

L’intera vicenda, ed in particolare l’ultima sentenza della Cassazione, inserite nel contesto della giurisprudenza comunitaria analizzata finora, danno l’impressione di una nota stonata: la Cassazione non valuta in chiave critica la legislazione nazionale, anzi, vuole trovare nel diritto comunitario una legittimazione alle misure di tutela della lingua francese. Se le argomentazioni della Cassazione francese sono a prima vista formalmente ineccepibili, un’analisi più dettagliata della vicenda fa sorgere seri dubbi sulla sostanza della decisione. Il bene venduto senza etichettatura in lingua francese era un capo di vestiario, non un alimento o un medicinale per il quale sono più stringenti le esigenze di informazione e tutela del consumatore; le informazioni figuranti in inglese erano, secondo la legge francese, informazioni non obbligatorie, senza relazione diretta con la tutela della salute o della sicurezza pubblica. Come si è visto nel caso Colim, la Corte di giustizia ammette le restrizioni al commercio per ragioni attinenti all’etichettatura a patto che esse siano proporzionate e limitate alle voci aventi carattere obbligatorio, per le quali un’informazione in un’altra lingua non assicurerebbe un’adeguata informazione ai consumatori.

Infine, oltre all’aspetto strettamente giuridico, decisioni di questo tipo sono opinabili per quanto riguarda il metodo perseguito dal legislatore per promuovere la lingua: è legittimo nutrire dubbi sul fatto che la lingua di Hugo e Proust sia minacciata da un’etichetta in inglese sulle modalità di lavaggio di una canottiera[70].




6. Le lingue nelle istituzioni comunitarie: i servizi di traduzione



La situazione di accentuato plurilinguismo che caratterizza le istituzioni di Bruxelles esercita un’influenza rilevante sul loro funzionamento. Tale prassi è infatti del tutto peculiare e presenta caratteri di unicità: vi sono ordinamenti sovrani che ammettono più lingue ufficiali, molte organizzazioni internazionali adottano più lingue di lavoro, ma in nessuna vige un multilinguismo così esteso[71].

La necessità della traduzione si presenta in tutte le attività dell’Unione, ed è un’esigenza particolare nel campo del diritto. A differenza di altri organismi internazionali, i cui atti hanno spesso bisogno di procedimenti di adattamento e di recezione da parte degli ordinamenti statali, all’interno dei quali si inserisce anche il procedimento di traduzione delle disposizioni, la Comunità europea emana norme giuridiche applicabili direttamente negli Stati membri.

Per questi motivi, per evidenti ragioni di eguaglianza davanti alla legge, ogni cittadino deve essere messo in grado di accedere alle disposizioni che lo riguardano nella propria madrelingua. Per motivi attinenti all’eguaglianza degli Stati membri ogni lingua deve godere dello stesso status rispetto alle altre, indipendentemente dal peso politico o demografico degli Stati in cui tale lingua è ufficiale o maggioritaria. Inoltre, è necessario che ogni versione sia considerata originale per favorire un’eguale interpretazione degli atti all’interno dell’Unione[72]. Infine, la coufficialità delle undici lingue investe profili che riguardano la libertà di circolazione delle merci e dei lavoratori e le politiche di concorrenza tra imprese comunitarie: se solo alcune di esse fossero ufficiali, i cittadini madrelingua e le imprese stabilite negli Stati in cui tale lingua è ufficiale potrebbero godere di ingiusti vantaggi competitivi.

Non si deve tuttavia pensare che all’interno delle istituzioni i funzionari si esprimano sempre nella loro madrelingua: l’articolo 6 del regolamento 1/58 stabilisce che le istituzioni possono decidere nei propri regolamenti interni quali siano le lingue di lavoro. Di regola ciascuna lingua ha il medesimo status di fronte alle altre, ma in realtà il regime linguistico interno delle istituzioni non coincide sempre con un perfetto plurilinguismo e può variare notevolmente a seconda della situazione[73].

L’articolo 10 del regolamento interno del Consiglio afferma che, salvo in caso di urgenza, il Consiglio delibera e adotta decisioni in base a documenti stilati secondo le norme vigenti in materia linguistica. Nelle riunioni informali o nelle riunioni a livello non ministeriale si usano solo due o tre lingue; nei gruppi di lavoro del Consiglio la traduzione 11/11, cioè da e verso tutte le 11 lingue, è l’eccezione, e la maggior parte dei gruppi lavora in un regime linguistico limitato, talvolta 9/6[74], in altri casi 6/6[75]. Gli alti diplomatici di solito operano in inglese, francese e tedesco, con o senza servizio di interpretariato[76].

Il Parlamento europeo opera nel più rigoroso e completo regime di plurilinguismo. Contrariamente a quanto avviene per i diplomatici e i funzionari, che dovrebbero conoscere almeno una delle lingue più diffuse oltre alla madrelingua, non si esige che i membri di questa istituzione, eletti dai cittadini dell’Unione, siano in grado di seguire le discussioni e di esprimersi con scioltezza in una lingua ufficiale diversa dalla propria[77]. Il diritto di ogni deputato a partecipare alle sedute nella propria lingua è una questione di democrazia sostanziale, ed è pertanto espressamente sancito dal regolamento del Parlamento[78]. Ogni documento deve pertanto essere tradotto nelle undici lingue prima di prima di poter essere sottoposto alla votazione. Le procedure sono meno rigorose in caso di riunioni di gruppi, delegazioni e seminari: in queste occasioni si ha riguardo alle reali esigenze dei partecipanti. Per quanto riguarda il personale amministrativo, si usa perlopiù francese ed inglese.

Il regolamento interno della Commissione non si dilunga sulle norme relative all’uso delle lingue. Sono presenti regole su quali lingue usare nel caso di documenti di applicazione generale, ovvero le undici lingue ufficiali, o nel caso di documenti indirizzati a Stati o persone, nel qual caso è sufficiente la lingua del destinatario. Nelle riunioni interne si utilizzano correntemente inglese, francese e tedesco; sulla scelta influiscono i fattori più disparati: anche la data di creazione della Direzione Generale può influire sul regime linguistico: DD. GG. più vecchie, come la Direzione Agricoltura, tendono a usare il francese, mentre nelle Direzioni di creazione recente, come le DD.GG. Informatica, Relazioni Esterne o Concorrenza si tende ad usare l’inglese[79].

La Corte di giustizia, come stabilito dall’articolo 7 del regolamento 1/58, può determinare il proprio regime linguistico nelle regole procedurali. Ciascuna delle dodici lingue ufficiali[80] è utilizzabile nei procedimenti, a scelta dal ricorrente, a meno che il giudizio sia intentato contro uno Stato o contro una persona, nel qual caso si usa la lingua del convenuto. Per la pubblicazione, le decisioni sono tradotte in tutte le lingue, sebbene solo la versione nella lingua utilizzata nel procedimento sia considerata autentica. La lingua interna di lavoro è da sempre il francese.

Le altre istituzioni comunitarie operano in regimi analoghi: il Comitato Economico e Sociale pubblica le sue decisioni nelle undici lingue, ma nelle riunioni amministrative e del personale si usano, a seconda delle esigenze, francese ed inglese; la Corte dei Conti lavora in inglese, francese e, in misura minore, tedesco; il Comitato delle Regioni tende verso un regime 11/11, che però può essere assicurato solo nelle sessioni plenarie; la Banca Centrale europea pubblica i propri documenti in tutte le lingue ufficiali, ma la lingua di lavoro è l’inglese.

Nella valutazione delle lingue di lavoro non bisogna sottovalutare anche l’influenza esercitata dal luogo in cui l’istituzione risiede e l’influenza momentanea della Presidenza di turno.

Ogni istituzione comunitaria dispone di un Dipartimento che si occupa dei servizi di traduzione e interpretariato. Vi sono anche due enti autonomi, il Servizio Comune Interpretazione-Conferenze ed il Centro di Traduzione degli Organismi dell’Unione europea, al servizio delle agenzie decentrate e delle altre istituzioni che non dispongono di traduttori alle proprie dirette dipendenze.

In questo articolo si esamineranno le strutture della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia, ed il Centro di Traduzione degli Organismi dell’Unione europea.


6.1 Il Servizio di traduzione del Parlamento europeo

La Direzione della traduzione del Parlamento europeo ha sede a Lussemburgo[81].

Vi lavorano circa 500 traduttori e 350 funzionari amministrativi; è composta da 11 divisioni linguistiche, in quanto i traduttori lavorano esclusivamente verso la propria madrelingua. È presente anche una Divisione del supporto informatico, linguistico e documentario, che si occupa dello sviluppo degli strumenti informatici di supporto all’attività dei traduttori.

Per affrontare con successo le variazioni nella quantità di traduzioni richieste, il Servizio di traduzione del Parlamento europeo ricorre all’ausilio di traduttori esterni. La selezione dei professionisti avviene, dal 1° ottobre 2000, in base a bandi di gara indetti dal Parlamento europeo per ciascuna delle undici lingue ufficiali. L’unità freelance del servizio di traduzione del Parlamento europeo ricorre inoltre a traduttori esterni quando sia necessario tradurre da o verso lingue di Paesi non membri dell’Unione. In particolare, per quanto riguarda le lingue PECO, ovvero dei Paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, il Parlamento ha indetto un invito a manifestare interesse in base al quale si integrerà l’organico dei traduttori con traduttori esperti in tali lingue.

Molto importante per quanto riguarda l’attività del Parlamento europeo è il Servizio di interpretariato. Il Parlamento europeo tiene sedute plenarie mensili a Strasburgo; sedute supplementari possono svolgersi a Bruxelles. Le commissioni parlamentari e i gruppi politici si riuniscono a Bruxelles ed in altre città europee. Il Servizio di interpretariato del Parlamento europeo fornisce gli interpreti per queste riunioni[82].

La Direzione dell'interpretazione impiega circa 250 interpreti permanenti e si affida ad una riserva di oltre 1.000 interpreti di conferenza ausiliari, di cui tra i 200 e i 500 sono professionisti esterni assunti in via interinale per far fronte con elasticità alle necessità di servizio estremamente variabili[83]. Nel 1999, il volume totale delle attività ha comportato 50.000 giornate di interpretazione soltanto per gli organi del Parlamento europeo. Gli interpreti permanenti coprono circa il 40% di tali giornate, il resto è affidato a interpreti di conferenza esterni.

Ad eccezione degli incontri a due e delle missioni al di fuori di Bruxelles o Strasburgo, gran parte delle riunioni del Parlamento europeo si affidano all'interpretazione simultanea, svolta in sale riunioni appositamente attrezzate, nelle quali gli interpreti lavorano in gruppi di almeno due interpreti per lingua attiva. Per le riunioni che prevedono l'interpretazione simultanea in sei o più lingue sono previste una cabina per lingua con tre interpreti per ciascuna cabina. In genere, gli interpreti lavorano da almeno tre lingue passive verso la loro lingua madre, ad eccezione degli interpreti finlandesi che devono per il momento fornire l'interpretazione da e verso la loro lingua[84].


6.2 Il Servizio di traduzione della Commissione europea

Il Servizio di traduzione della Commissione europea, con circa 1250 traduttori impiegati, più di 500 funzionari e 100 persone addette alla terminologia, è il maggiore organismo mondiale che si occupi di traduzioni[85]. Il carico di lavoro ammonta a circa 1,2 milioni di pagine l’anno, e comprende testi di varia natura: proposte di legge, testi normativi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, relazioni, comunicati stampa, lettere, discorsi ed altri testi di pubblico dominio. Anche gli argomenti trattati sono estremamente vari, e ciò richiede una certa suddivisione del lavoro da parte dei traduttori. Ognuno perciò è specializzato in un’area tematica ed opera sempre all’interno di questa; ogni traduttore ha la possibilità di consultare esperti del campo, banche dati terminologiche ed un’ampia documentazione.

Non tutti i documenti tuttavia sono tradotti in tutte le lingue ufficiali: le leggi ed altri testi destinati alla pubblicazione devono naturalmente essere tradotti nelle undici o dodici lingue, ma non così per i documenti che la Commissione riceve, come ad esempio rapporti degli Stati membri, comunicazioni delle autorità nazionali o dei cittadini. In questi casi di solito si traducono tali documenti, per scopi informativi interni, in una sola lingua comune; spesso si tratta di inglese o francese, in quanto sono le lingue più conosciute dai funzionari della Commissione.

Anche la Commissione si rivolge a traduttori freelance; il 20% circa dei testi viene affidato a professionisti esterni, d'intesa con la Direzione Generale che richiede la traduzione. Il controllo sulla qualità sulle traduzioni esterne opera ex ante tramite la selezione dei collaboratori, che avviene tramite bando di concorso, valutando anche requisiti di qualità per le traduzioni come la certificazione iso 9000, ex post da controlli e revisioni del lavoro[86].

Per quanto riguarda l’organizzazione logistica, due terzi del personale lavorano a Bruxelles, un terzo a Lussemburgo.

Il Servizio é composto di un’unità amministrativa alle dirette dipendenze del Direttore generale[87], e di 2 direzioni: la direzione "Risorse e assistenza linguistica", cui sono affidate le attività di sostegno alla traduzione e la gestione dei traduttori freelance, e la direzione "Traduzione" in seno alla quale lavorano i traduttori.

I 1250 traduttori sono raggruppati in sei gruppi tematici: affari giuridici, economici e finanze, concorrenza e informazione; agricoltura, pesca, politica regionale e coesione; relazioni esterne, unione doganale, sviluppo, allargamento e aiuti umanitari; ricerca, telecomunicazioni, energia, industria, ambiente e trasporti; affari sociali, risorse umane e protezione del consumatore; statistica, mercato interno, politica economica, mercato dell’informazione e innovazione.

I gruppi tematici sono a loro volta sono suddivisi in 11 unità linguistiche, una per ciascuna lingua dell'Unione: anche in questo caso i traduttori lavorano esclusivamente verso la propria madrelingua.


6.3 Il Servizio di traduzione della Corte di giustizia

L’uso delle lingue nei procedimenti presso la Corte di giustizia ed il Tribunale di Primo Grado è disciplinato dai rispettivi regolamenti di procedura[88].

Ogni procedimento si svolge in una lingua, la quale deve essere utilizzata in tutti gli atti scritti e orali delle parti e della Corte. Solo gli atti in questa lingua sono considerati autentici e fanno fede.

Per quanto riguarda la disciplina interna in materia di lingue di lavoro, i regolamenti di procedura delle due corti dispongono che il Giudice o l’Avvocato Generale possono richiedere la traduzione di qualsiasi documento in ogni lingua ufficiale. Le due istituzioni hanno optato per una sola lingua di lavoro, il francese, riducendo notevolmente il carico di lavoro dei traduttori.

La necessità di tradurre i documenti deriva sia dal loro uso nel procedimento, sia per ragioni legate alla pubblicazione. Nella prima tipologia rientrano gli atti delle parti, gli avvisi e le notifiche relative al procedimento, la relazione d’udienza, le conclusioni dell’Avvocato Generale e le sentenze. Questi ultimi documenti sono pubblicati nella raccolta della giurisprudenza della Corte nelle 11 lingue dell’Unione. Ai servizi di traduzione può anche essere richiesto di tradurre comunicati stampa, il resoconto annuale o altri documenti amministrativi, ma tali richieste costituiscono appena l’uno per cento del carico di lavoro del servizio di traduzione[89].

Il servizio di traduzione della Corte di giustizia è organizzato come Direttorato; sono presenti 11 divisioni, e come avviene anche negli altri servizi, ciascuna si occupa delle traduzioni verso la madrelingua[90]. È presente anche una Divisione Servizi Generali che si occupa delle questioni organizzative e delle attività di sostegno alla traduzione.

Anche questo organo fa ricorso a professionisti esterni, ai quali sono affidati compiti sia di traduzione che mansioni meno concettuali e più tipografiche, come la correzione di bozze e simili. Non è possibile però affidare a personale freelance una gran quantità di incarichi, in primo luogo a causa della maggiore difficoltà di reperire sul mercato dei traduttori che possiedano le competenze giuridiche necessarie per affrontare la traduzione dei testi della Corte. Inoltre la maggior parte dei testi ha un contenuto riservato, potendosi trattare di sentenze ed opinioni non ancora emesse ufficialmente, di documenti contenenti particolari informazioni commerciali o segreti industriali, pertanto si opera in modo che siano trattati dal minor numero di persone. Infine vi sono ragioni di uniformità lessicale e stilistica, per cui è preferibile che siano sempre i medesimi professionisti a tradurre tali documenti; dal lato pratico, la presenza di scadenze talvolta molto ravvicinate non permette di rivolgersi a personale esterno.

La Corte ha stipulato un accordo con il Centro di Traduzione degli organismi dell’Unione europea[91] per la traduzione di alcuni testi, in particolare per i casi in cui sono richieste competenze tecniche delle quali i traduttori a disposizione del Servizio della Corte sono sprovvisti. Tuttavia, nemmeno il ricorso al Centro di Traduzione sembra una via in grado di risolvere il problema dell’eccessivo carico di lavoro, sia per la scarsa preparazione giuridica dei traduttori del Centro di Traduzione, sia per ragioni legate ai costi. Mentre il costo medio di una traduzione affidata ad un traduttore freelance si aggira sui 40§ per pagina, la tariffa applicata dal Centro di Traduzione è di circa 78§[92].

Un confronto con le dimensioni del personale nelle altre principali istituzioni europee rivela che la Corte di giustizia ha a sua disposizione un numero esiguo di personale addetto alla traduzione[93]. Ad esempio i professionisti a disposizione ogni 100.000 pagine in uscita sono 83 per la Corte, 125 per la Commissione[94]; i funzionari preposti a incarichi organizzativi dell’attività traduttiva della Corte erano, nel 1997, solamente 18, mentre la Commissione poteva contarne 349. Per quanto riguarda le pagine in uscita, assumendo come base la Commissione con un valore di 100, la Corte ha un valore di circa 150. Dal 1998 il Servizio di Traduzione non è più in grado di fronteggiare il carico di lavoro: sono state infatti 325.000 le pagine arrivate al servizio, 307.000 le pagine tradotte, 117.000 le pagine in attesa. Tra il 1992 ed il 1998 ogni traduttore ha raddoppiato il suo carico di lavoro, passando da 719 pagine tradotte a 1435.




6.4 Il Centro di traduzione degli Organismi dell’Unione europea

In risposta alla crescente necessità di traduzioni da parte delle varie agenzie specializzate ed uffici creati nei primi anni ‘90, il Consiglio, con il regolamento 2965/94 del 28 novembre 1994[95] ha istituito un Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea[96].

Al fine di integrare meglio le attività di traduzione nell’Unione europea, il Consiglio ha modificato la disciplina del 1994 attraverso un altro regolamento, il 2610/95 del 30 ottobre 1995[97]. La nuova disciplina si propone di dare al ctoue un ruolo di primo piano: innanzitutto si dà la possibilità di ricorrere ai servizi del ctoue anche agli organi che già possiedono un servizio interno di traduzione; la collaborazione tra istituzioni è stabilita su base volontaria, secondo accordi conclusi tra le parti[98]. Lo scopo di questa disposizione è principalmente quello di creare un ente interno che sia in grado di assorbire momentanei surplus di lavoro dei servizi di traduzione degli altri organi comunitari. In secondo luogo si prevede la partecipazione attiva del Centro alla cooperazione interistituzionale in materia di razionalizzazione dei metodi di lavoro. Il Centro fa parte del Comitato Interistituzionale per la Traduzione e contribuisce in vari campi, come risorse, terminologia, amministrazione traduzioni esterne, metodi e tecniche di lavoro.

L’attività del ctoue è in continua crescita. Il numero di pagine tradotte è passato dalle 20.000 del 1995 alle oltre 260.000 del 2000[99]. Più di 182.000 pagine sono richieste dall’Ufficio dei Marchi di Alicante, la cui domanda di traduzioni registra però una crescita minore della crescita totale; la maggior parte dell'incremento rispetto all'anno precedente corrisponde all’accresciuta traduzione di documenti di altre istituzioni[100].

Il Centro ha sede a Lussemburgo[101]. Ha personalità giuridica ed ha la disponibilità delle risorse economiche derivanti dai trasferimenti che le altre istituzioni comunitarie versano come corrispettivo dei servizi forniti. Grazie a questo sistema, il ctoue riesce ad autofinanziarsi per il 97% del suo bilancio[102].

Il Consiglio di amministrazione è il Principale organo decisionale del Centro. Esso è composto da un rappresentante di ciascuno dei partner del Centro, siano essi organismi, istituzioni o organi, da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione europea. Il Centro partecipa al Comitato Interistituzionale per la Traduzione; cura le relazioni con le istituzioni della Comunità, incluse le autorità che si occupano di finanziamenti e bilancio; opera anche nel ramo dell’information technology applicata alla traduzione, alla gestione della terminologia ed alla produzione di documenti in più lingue. L’area di ricerca in questo campo si rivolge allo studio delle nuove tecnologie e delle loro possibili applicazioni, alla cooperazione con le agenzie decentrate per l’elaborazione di modalità e strumenti che garantiscano traduzioni migliori e più veloci, ed infine all’allestimento di un archivio terminologico multilingue che serva da aiuto rapido e facilmente accessibile.

Nel corso del 1999, il personale in forza al ctoue è passato da 104 a 124 unità; il numero dei traduttori che lavorano presso il Centro è aumentato da 57 a 64. Alcuni traduttori dei gruppi linguistici inglese e francese stanno seguendo, dalla fine di settembre 1999, un percorso di formazione per apprendere le lingue dei paesi la cui adesione pare più vicina, cioè polacco, ungherese, ceco, sloveno ed estone. Per i lavori da effettuare da e verso tali lingue il Centro si era finora avvalso di traduttori esterni.


6.5 I costi del plurilinguismo

Dopo aver analizzato la situazione materiale dell’attività di traduzione nell’Unione europea, è opportuno dedicare un breve spazio all’analisi dei costi del plurilinguismo.

Il costo di quest’imponente attività traduttiva è talvolta uno degli argomenti contro l’attuale politica linguistica comunitaria. Talvolta si diffondono cifre discordanti su quale sia il prezzo delle undici lingue ufficiali dell’Unione: c’è chi parla di “metà del bilancio comunitario” che andrebbe “perso” in questo modo, o del “25% del personale” impiegato nell’attività di traduzione. Questi dati sono errati[103].

Nel 1999 la spesa per tutti i servizi di traduzione di tutte le istituzioni comunitarie ammontava a 685,9 milioni di euro, ovvero meno dell’uno per cento dell’intero bilancio comunitario, e costituiva circa il 40% del bilancio amministrativo; altre stime quantificano nel 2 per cento del bilancio l’incidenza delle spese di traduzione[104].

Dividendo il costo complessivo annuale dei servizi di traduzione per 370 milioni, il totale dei cittadini attuali dell’Unione, si ottiene la somma di circa 2 euro. Questa spesa, considerando l’importanza per ogni cittadino di non vedersi imporre dall’alto una lingua a lui estranea, pare di modesta entità, in particolare se paragonata ad altre misure assai più discutibili, come ad esempio l’insieme delle politiche agricole, che da sole assorbono oltre il 40% delle uscite di bilancio dell’Unione.




7. La traduzione assistita nell’Unione europea

L’interesse della Commissione europea verso sistemi di traduzione automatica o assistita risale alla metà degli anni ’70[105]. Nel 1976 la Commissione concluse un accordo con una società californiana per l’adozione del sistema ec systran, all’epoca l’unico sistema capace di condurre per intero una traduzione dall’inglese al francese. In seguito a risultati ritenuti incoraggianti, nel 1977 fu introdotta una versione per il passaggio francese-inglese[106] e nel 1978 fu preparato un sistema per la traduzione inglese-italiano. Ora le coppie sono 18; l’ultima in ordine cronologico permette la traduzione dal francese al portoghese[107]. Si è limitata la ricerca ad alcune coppie di lingue, sia per ragioni economiche, sia per considerazioni di ordine pratico, legate all’utilità della coppia in base alla relativa domanda di traduzioni, sia in base alla qualità del risultato, più alta nel caso le lingue appartengano allo stesso gruppo linguistico.

Il primo aspetto da analizzare è costituito dai dizionari che stanno alla base di ec systran. Essi sono di due tipi: in uno le parole compaiono il più possibile avulse dal contesto, ed il principio fondamentale è quello secondo il quale il significato assegnato dal sistema ad una parola come prima opzione è legato a statistiche sulla ricorrenza di tale accezione e sulla presenza di parole chiave nel contesto della frase o nelle frasi immediatamente precedenti o seguenti. Nell’altro si ha riguardo alle espressioni idiomatiche ed al contesto[108]. L’interazione ed i rimandi tra i due dizionari sono continui, permettendo così all’utente di apprezzare entrambe le caratteristiche di ogni parola. I dizionari non sono indifferenti alla direzione della traduzione, per cui non è possibile usare indifferentemente una lingua come lingua di partenza o lingua d’arrivo. Normalmente essi sono aggiornati ogni mese, e quattro volte all’anno si aggiornano completamente vocabolari e programmi.

Nel 1994 i dizionari ec systran sono stati arricchiti dalle voci di eurodicautom, il database terminologico della Commissione[109]; le voci presenti nelle 18 coppie di lingue sono passate da 1,4 a 5,8 milioni. Ciò ha permesso di migliorare la qualità delle traduzioni tecniche, mentre in contesti più generalisti il sistema tradizionale rimane più attendibile. In origine il sistema era programmato in linguaggio Assembler; a causa dell’obsolescenza dell’elaboratore centrale si prevede a breve la riscrittura del programma in linguaggio C e la migrazione del sistema verso Unix.

I traduttori della Commissione possono accedere anche ad un sistema più avanzato di traduzione automatica, di nome euramis[110]. Oltre ad offrire la possibilità di traduzione automatica offerta dal sistema systran integrato dalla banca dati eurodicatum, esso offre una buona scelta di possibilità complementari o alternative[111].

Innanzitutto è possibile collegarsi alla banca dati giuridica nelle undici lingue celex, dove i rimandi e le citazioni di testi di legge sono compiuti direttamente nella lingua di arrivo. Presso la Commissione questo servizio è largamente utilizzato insieme alla traduzione automatica.

È quindi possibile tradurre singole parole attraverso eurodicatum; poiché si tratta di parole avulse dal contesto, è possibile compiere ricerche in ogni lingua ufficiale, comprese quelle non supportate dal sistema systran[112].

Ma forse la caratteristica più interessante del sistema euramis consiste nella cosiddetta Translation Memory[113]. Euramis offre un utile archivio di documenti standardizzati, collegati e coordinati alle loro traduzioni compiute da traduttori in carne ed ossa. Se un documento è in una forma riconoscibile o standardizzata, come ad esempio un bando d’appalto o una proposta contrattuale, il traduttore può inviare il testo ad euramis per un primo trattamento. Il risultato è un documento tradotto attraverso il sistema di traduzione automatica nelle parti in cui è stato possibile riferirsi a dei testi precedenti; le parti restanti, per le quali non è stato trovata una traduzione archiviata, possono, a scelta, essere lasciate nella lingua di partenza o essere processate dal programma. Portata a termine la traduzione, essa può essere archiviata, frase per frase, nel sistema euramis; in questo modo si sta creando una raccolta di traduzioni che permette di risparmiare tempo ed assicura un notevole grado di uniformità lessicale.

Sempre sul versante della standardizzazione terminologica, la Commissione ha presentato nell’agosto 2001 una proposta di regolamento per l’adozione del “Vocabolario comune per gli appalti pubblici” come sistema unico e multilingue di classificazione e traduzione in materia di appalti europei[114]. L’uniformazione della terminologia attraverso un vocabolario plurilingue contribuirebbe a ridurre gli errori di traduzione, semplificherebbe le procedure di classificazione per giungere ad una maggiore integrazione dei mercati nazionali.

Il Consiglio ha sviluppato il sistema tis, acronimo di Terminological Information System[115]. Il sistema fu ideato per servire da strumento di lavoro per i traduttori del Consiglio ed ha dato vita ad una banca dati di termini ed abbreviazioni nelle lingue dell’Unione, compreso l’irlandese, ed in latino.

Il sistema include correntemente più di 200.000 voci; di queste, il 45% presenta traduzioni in tre o più lingue, e 25.000 in cinque o più. La banca dati cresce al ritmo di 4.000 voci al mese.

Il sistema tis non ha la pretesa di essere esaustivo. I dati che contiene sono spesso inseriti in seguito alla risoluzione di casi concreti di traduzione, senza un preciso disegno sottostante. Le traduzioni proposte devono pertanto essere viste nell’ottica del lavoro del Consiglio e non necessariamente suscettibili di applicazione universale. Il servizio è liberamente consultabile tramite internet[116]; l’interfaccia è piuttosto semplice e nelle prove ha dato risultati soddisfacenti.

Anche il Parlamento europeo è attivo nel campo della traduzione automatica. La divisione di supporto informatico, linguistico e documentario gestisce la banca dati terminologica del Parlamento europeo, euterpe[117]. L’intento alla base di questo sistema di gestione terminologica è quello di sostituire i diversi glossari tematici compilati dai servizi di terminologia delle istituzioni comunitarie, i cui contenuti spesso finivano per sovrapporsi e che non sempre corrispondono al loro titolo apparente, con un'unica fonte terminologica dotata di un'interfaccia semplice e di facile impiego per i traduttori. euterpe è stata concepita nel 1991; essa contiene[118] circa 245.000 voci, con suggerimenti di traduzione in alcune o in tutte le 11 lingue ufficiali dell'Unione, talvolta in latino e in altre lingue non comunitarie, spesso corredate di sinonimi, abbreviazioni o acronimi, per un totale di circa 1.128.000 termini.

Benché euterpe abbracci una gamma di argomenti ampia e diversificata, l'enfasi è posta principalmente sulla terminologia comunitaria come figura nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Particolare attenzione è attribuita alle abbreviazioni, agli acronimi e ai neologismi, in modo che il loro inserimento nella banca dati, insieme ad un’adeguata spiegazione, possa agevolare il compito dei traduttori. Alla stregua di analoghe banche dati terminologiche, euterpe non intende sostituire ma integrare i dizionari monolingui e bilingui tradizionali. In maniera complementare all’azione uniformatrice di euterpe, la quasi totalità delle divisioni della traduzione delle istituzioni comunitarie ha un gruppo terminologico interno e dispone delle proprie banche dati che, a loro volta, alimentano la base principale euterpe, in modo da assicurare un adeguato feedback alle informazioni fornite.




8. Uno sguardo al futuro

L’Unione europea ha sempre avuto una moderata vocazione verso l’espansione e l’inclusione di nuovi Stati membri; in questo momento lo sviluppo dell’Unione è visto in particolare relazione all’allargamento verso est. Tutti i Paesi dell’Europa orientale hanno intavolato incontri e colloqui in prospettiva di un’adesione[119].

Secondo la ricostruzione di Avery e Cameron[120], ogni allargamento ha costituito l’occasione per l’adozione di nuove politiche: le adesioni degli anni ’70 hanno avuto come conseguenza la nascita della politica dell’ambiente, della politica regionale e delle azioni nel campo della tecnologia e della ricerca; l’allargamento verso sud ha dato un impulso allo sviluppo delle politiche di redistribuzione e dei fondi strutturali; le ultime adesioni hanno favorito la maturazione delle politiche sulle pari opportunità e sulla trasparenza amministrativa. L’allargamento a est può dunque rappresentare l’occasione per sviluppare una politica linguistica coerente e che sia in grado di stare al passo con l’evoluzione della società europea nei prossimi lustri.

Le strategie attraverso le quali il problema della diversità delle lingue può essere affrontato e risolto non sono molte e non lasciano un grande spazio alla mediazione. Si possono individuare quattro approcci [121].

Il primo consiste nell’introduzione di una lingua neutra. Si può pensare ad una lingua morta, come ad esempio il latino, o una lingua artificiale come l’esperanto. Fortunatamente i sostenitori di tale soluzione non sono numerosi, ed al momento attuale pare essere un’ipotesi improponibile, in quanto è la scelta che imporrebbe il maggiore sforzo intellettuale ed economico, sia per le istituzioni che per i cittadini europei[122]. Inoltre, bisogna ricordare che storicamente nessuna lingua artificiale è riuscita ad affermarsi su una o più lingue naturali[123].

L’uso generalizzato di una sola lingua è un’altra soluzione. In questo caso la scelta cadrebbe facilmente sull’inglese. Il 75% dei cittadini europei non anglofoni ritiene che l’inglese sia la lingua straniera più utile, ed il 41% la conosce come seconda lingua[124]. Questa scelta risponderebbe ad esigenze di semplificazione, ma sono presenti difficoltà di natura politica che al momento appaiono difficilmente sormontabili; inoltre, tale scelta darebbe ai cittadini anglofoni un singolare vantaggio competitivo.

Una terza soluzione prevede un atteggiamento flessibile, in base alle esigenze concrete del caso. Questa è una scelta pragmatica che si appella al buon senso dei funzionari europei, che dovrebbero conciliare in ogni situazione le tensioni verso il completo plurilinguismo e la necessità di semplificare le procedure limitando il numero delle lingue utilizzate.

Infine si può optare per il plurilinguismo completo. In questo caso ogni documento comunitario dovrebbe essere reperibile e soprattutto possedere la caratteristica dell’originalità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Inoltre, una coerente adesione all’idea del plurilinguismo completo implica la volontà di proteggere e sostenere non solo le lingue nazionali, ma anche il patrimonio culturale e linguistico costituito dalle lingue regionali e minoritarie. Pertanto, in questa prospettiva, oltre ad assicurare l’eguaglianza reale tra le lingue ufficiali, l’Unione dovrebbe adottare le misure adeguate per dare alle lingue regionali e minoritarie una dimensione europea.

Al momento la politica seguita dall’Unione è piuttosto elastica: come si è visto in precedenza, in base al diritto primario ed al diritto derivato le undici lingue, e nei casi previsti l’irlandese, sono coufficiali; tuttavia la maggior parte delle istituzioni ha adottato un diverso regime interno ed utilizza dalle due alle sei o al massimo nove lingue di lavoro.

La situazione si complicherà con l’accessione di nuovi Stati membri.

Ognuno degli Stati candidati ha almeno una lingua nazionale, ed in molti di essi sono presenti minoranze linguistiche, in certi casi anche piuttosto consistenti[125]. È improbabile che il regime linguistico dell’Unione europea cambi con l’ampliamento: il plurilinguismo non è mai stato messo seriamente in discussione, ed al momento attuale non pare siano presenti le condizioni per introdurre limitazioni al numero delle lingue ufficiali. Sembra paradossale infatti che, in un periodo storico in cui influenti porzioni dell’opinione pubblica e della classe politica puntano alla riscoperta delle lingue e delle culture minoritarie e regionali, si imponga ai nuovi membri di partecipare all’integrazione europea in una lingua diversa dalla loro. Decisioni di questo tipo darebbero inoltre l’impressione di essere ingiustamente discriminatorie nei confronti dei Paesi dell’ex blocco socialista; d’altra parte molti di essi hanno da poco raggiunto l’indipendenza e attribuiscono notevole importanza alla propria lingua nazionale. A riprova di ciò, le questioni di lingua non compaiono tra le priorità delle trattative diplomatiche sulle prossime adesioni di Ungheria e Polonia; le delegazioni di questi Paesi, nonostante i negoziati si siano svolti in inglese, sembrano quasi dare per scontato che le loro lingue nazionali entreranno a far parte delle lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione e delle sue istituzioni[126].

È presente tuttavia il rischio che le procedure ed i meccanismi che hanno finora assicurato al plurilinguismo comunitario il raggiungimento di un buon livello qualitativo si trovino in difficoltà quando le lingue saranno 15 o 20, poiché all’aumento delle lingue, il numero di combinazioni lingua di partenza/lingua d’arrivo cresce in maniera più che proporzionale: ora, con undici lingue ufficiali, le possibili combinazioni sono 110, nel caso di 16 lingue sarebbero 240 e nel caso di 22 lingue ufficiali vi sarebbero 462 combinazioni[127]. Alcuni Paesi candidati, come i Paesi Baltici, la Slovenia, Malta, possono contare su una popolazione esigua, per cui vi è il problema pratico della limitata disponibilità di linguisti, interpreti e traduttori qualificati[128]. Inoltre, la globalizzazione dell’economia e l’egemonia culturale della lingua inglese può indurre al rifiuto della diversità linguistica, vista come arcaismo e ostacolo al progresso, pertanto l’opinione pubblica e la classe politica dei maggiori Paesi europei potrebbe non vedere la necessità dell’inclusione nel novero delle lingue ufficiali di lingue come il maltese, parlato da circa 400.000 persone, o l’estone, parlato da meno di un milione e mezzo di persone, o le lingue dei Rom.

In alcune occasioni si è tentato di ridurre il numero di lingue da considerare ufficiali, ma a causa delle difficoltà di carattere politico, nessun tentativo ha avuto esito positivo[129].

Al momento, escludendo la possibilità di una sola lingua ufficiale, troppo limitante, nemmeno la scelta di due lingue, verosimilmente inglese e francese, pare equilibrata, poiché si ignorerebbe il tedesco, parlato come madrelingua dalla maggioranza relativa dei cittadini europei[130]. Ma, con l’adozione di tre lingue ufficiali, il problema sarebbe tutt’altro che risolto: da una parte l’obiettivo di ridurre la confusio linguarum sarebbe raggiunto solo in parte, continuando a sussistere i problemi legati alla traduzione e all’interpretazione uniforme delle disposizioni tra le pur poche lingue prescelte. D’altra parte, la privazione dello status di lingua ufficiale inflitta agli idiomi che ora ne beneficiano potrebbe avere delle motivazioni sostenibili nel caso di opzione in favore di uno solo, mentre non sembra convincente se l’ufficialità venisse conferita a tre o addirittura più lingue. Come notato da Forrest, le lingue nazionali parlate da un numero apprezzabile di cittadini europei sono cinque: tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo: ogni scelta che prospetti destini diversi per le lingue di questo gruppo è opinabile sotto il profilo della coerenza[131]. A queste si aggiunga il neerlandese, che, parlato da circa 21 milioni di persone, è in una posizione intermedia tra le cinque lingue maggioritarie e le altre cinque lingue meno diffuse: la sua inclusione o esclusione come lingua ufficiale sarebbe in ogni caso attaccabile. Considerato che il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato all’unanimità dal Consiglio, è facile immaginare come le difficoltà del processo di mediazione politica possano impedire in questa materia qualsiasi accordo[132].

Un passo in avanti, che corrisponde a quanto finora succede più o meno surrettiziamente all’interno degli uffici dei funzionari UE, potrebbe consistere nel separare la questione delle lingue ufficiali da quella delle lingue di lavoro delle istituzioni. Per le ragioni esposte in precedenza i trattati, la legislazione, i procedimenti e le discussioni parlamentari devono essere accessibili ad ogni cittadino nella propria madrelingua; servirebbe il coraggio politico di riconoscere che a quest’esigenza, al momento imprescindibile, non corrisponde inevitabilmente la necessità che tutte le lingue siano lingue di lavoro delle istituzioni[133]. Già ora, come si è visto, inglese, francese e tedesco godono di uno status privilegiato tra le lingue utilizzate da i funzionari di Bruxelles[134]; con l’adesione di altri Paesi l’importanza dell’inglese è destinata a crescere[135]. Forse i tempi non sono ancora maturi per una decisione di questo tipo, ma la riduzione delle lingue di lavoro e la riorganizzazione dei servizi di traduzione ed interpretariato pare un’esigenza con cui prima o poi l’Unione si dovrà confrontare[136]. In tal caso sarà necessaria l’adozione di misure collaterali per compensare lo svantaggio dei cittadini non madrelingua, ma se vi sarà la volontà politica di ridurre le lingue di lavoro ad una o al massimo due, quest’ultimo problema assume una rilevanza secondaria. D’altra parte, già ora l’Unione è attiva nella difesa e promozione delle lingue nazionali con i programmi Socrates[137], Leonardo da Vinci[138], con la “Etichetta europea”[139], ed il programma Media II[140]. Inoltre, l’anno 2001 è stato l’Anno Europeo delle Lingue, e l’azione si è concretizzata in iniziative di sensibilizzazione per promuovere l’apprendimento delle lingue[141].

In definitiva, non sembra che vi possa essere in tempi brevi un aperto e dichiarato ripensamento complessivo della politica linguistica dell’Unione; è più probabile che si proceda attraverso un approccio frammentario, con iniziative volte da una parte ad aumentare la conoscenza delle lingue straniere da parte dei cittadini europei, dall’altra a semplificare le procedure e a sviluppare strumenti che facilitino il compito dei traduttori e degli interpreti.

In quest’ottica sviluppi interessanti possono venire dalla ricerca nel campo della traduzione automatica o assistita: molte istituzioni si stanno preparando all’allargamento attraverso progetti che cercano di sfruttare le possibilità offerte dagli strumenti informatici e forse proprio attraverso il perfezionamento di questi mezzi sarà possibile affrontare con successo la sfida del plurilinguismo in una Unione europea sempre più vasta.



* Il presente articolo si inserisce nell’ambito del Progetto C.N.R. Agenzia 2001 coordinato dall’Università di Torino “Un linguaggio comune per il diritto privato europeo”.

· Una versione versione leggermente modificata del presente articolo è in corso di pubblicazione nella Rivista Critica del Diritto Privato.

[1] Cfr. Milian-Massana, Le régime linguistique de l’Union Européenne: le régime des institutions et l’incidence du droit communautaire sur la mosaïque linguistique européenne, Riv. dir. europ., 1995, 485.

[2] In seguito “CE”, conformemente al nuovo metodo di citazione degli articoli dei Trattati utilizzato dalla Corte di giustizia.

[3] È curioso notare come l’articolo 314 del testo consolidato del Trattato abbia mantenuto il riferimento alle quattro lingue ufficiali originarie, mentre le lingue che hanno assunto in seguito il carattere di ufficialità sono nominate solo in un secondo comma.

Per quanto riguarda la lingua irlandese, cfr. infra, par. 4.

[4] Cfr. Boch, Language Protection and Free Trade: The Triumph of the Homo McDonaldus? [1998] Eur. P. Law, 379.

[5] Cfr. Barbina, La geografia delle lingue, Roma, 1993, 90 e ss.; Lepschy e Caprioli, “L'Europa ha bisogno di tutte le lingue attualmente parlate sul suo territorio. Conversazione con Giulio Lepschy”, .

[6] Nonostante le declamazioni che affermavano il pluralismo linguistico ed il rispetto verso tutte le lingue dell’URSS, nei fatti i parlanti le lingue minori erano discriminati ed il russo godeva di uno status privilegiato rispetto agli altri idiomi. Per quanto riguarda le Repubbliche baltiche, cfr. Moratinos Johnston, Multilingualism and EU Enlargement, [2000:3] Terminologie et Traduction, 15 e ss.

[7] Per l’Italia, cfr. Pizzorusso, voce Lingue (uso delle), in Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino, 1957, 936.

[8] Ma cfr. infra, nota 24, riguardo alla sentenza del Consiglio Costituzionale che ha di fatto impedito la ratifica della Carta europea sulle Lingue Regionali e Minoritarie.

[9] Cfr. Barbina, cit. n. 5, 110.

[10] Cfr. Barbina, cit. n. 5, 93.

[11] Ad esempio, il sito ufficiale dell’Unione europea, , presenta molte pagine disponibili in solo alcune delle lingue dell’UE; all’interno delle istituzioni comunitarie l’inglese è la lingua parlata abitualmente dai funzionari. Cfr. infra.

[12] Cfr. Pizzorusso, cit. n. 7; Lariccia, I problemi della tutela delle minoranze nell'Unione europea, .

[13] Cfr. artt. 2, 4 e 26.

[14] Cfr. art. 14.

[15] Cfr. Palici di Suni Prat, Intorno alle minoranze, Torino, 1999, 132.

[16] Cfr. art. 1. La definizione è assai ampia ed è volutamente assente una lista delle lingue che corrispondono ai criteri fissati da questo articolo. Come dichiarato nella nota esplicativa della Carta a cura del Consiglio d’Europa, la disciplina protettiva non si estende nella sua completezza alle lingue parlate dalle comunità che hanno un debole radicamento nel territorio, come lo Yiddish e le lingue dei Rom, potendosi applicare ad esse soltanto i principî generali posti nella seconda parte della Carta; allo stesso modo non è prevista l’applicabilità della Carta alle lingue parlate negli Stati firmatari in seguito ai recenti flussi migratori da Paesi extra-europei.

[17] Cfr. art. 7.

[18] Cfr. art. 8.

[19] Cfr. art. 9.

[20] Cfr. art. 10.

[21] Cfr. artt. 11 e 12.

[22] Cfr. art. 13.

[23] Cfr. art. 14.

[24] In Francia il Consiglio Costituzionale, con decisione 99-412 del 15 giugno 1999 ha dichiarato che la Carta contiene disposizioni contrarie alla Costituzione francese; Cons. Cost. 15 juin 1999, D. 1999, 599, nota Larralde.

[25] Ratificata in Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302.

[26] La data di firma è il 31 luglio 2001.

[27] Cfr. .

[28] Cfr. Boch, cit. n. 4, 382.

[29] Si tratta del regolamento 1/58, in GUCE 17 del 6 ottobre 1958, 385.

[30] Art. 160, par. 2, Atto di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (in GUCE L 73 del 27 marzo 1972, come modificato da GUCE L 2 del 1 gennaio 1977); art. 152, par. 2, Atto di adesione della Grecia (in GUCE L 291 del 19 novembre 1979); art. 402, par. 2, Atto di adesione di Spagna e Portogallo (in GUCE L 302 del 15 novembre 1985); art. 176, par. 2, Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia (in GUCE C 241 del 29 agosto 1994, come modificato dalla dec. 95/1, in GUCE L 1 del 1 gennaio 1995).

[31] Si tratta di edizioni speciali della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; inoltre l’irlandese può essere utilizzato come lingua di procedura presso la Corte di giustizia, cfr. infra, par 6.3.

[32] Insieme naturalmente a francese e tedesco.

[33] Gli individui parlanti il catalano sono circa 10 milioni; il danese ed il finlandese contano ciascuno intorno ai 5 milioni di parlanti. Cfr. Milian-Massana, cit. n. 1.

[34] Cfr. .

[35] Regolamento di procedura della Corte di giustizia, in GUCE L 176 del 4 luglio 1991, e successive modifiche; Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in GUCE L 136 del 30 maggio 1991, e successive modifiche.

[36] Cfr.: .

[37] Cfr. CE, art. 873, lett. D)

[38] Cfr. Boch, cit. n. 4, 388.

[39] Cfr. Van Bunnen, L’emploi des langues dans l’étiquetage et le droit communautaire, in Journal des Tribunaux, 1988, 41.

[40] Causa C-369/89, Piageme e altri contro BVBA Peeters, Racc., 1991, I-2971.

Questo caso è noto anche come Peeters o “Acque minerali”.

[41] Al tempo del procedimento si trattava dell’articolo 30.

[42] Cfr. Causa C-369/89, par. 17 della sentenza.

[43] Cfr. Gonzáles Vaqué e Pirotte, La communication interprétative de la Commission concernant l’emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires à la suite de l’arrêt “Peeters”, Revue du Marché Unique Européen, 1994, 25; d’accordo con la decisione Van Bunnen, De la non-concordance de notre législation linguistique en matière d’étiquetage des denrées alimentaires avec les exigences du droit communautaire, Journal des Tribunaux, 1991, 765.

[44] Cfr. Boch, cit. n. 4, 396.

[45] Causa C-85/94, Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d’eaux minérales étrangères, VZW (Piageme) e altri contro Peeters NV, Racc., 1995, I-2955.

[46] Cfr. par. 22 della sentenza.

[47] Cfr. par. 21 della sentenza.

[48] Corrispondenti agli attuali artt. 151 e 153 CE.

[49] Causa C-385/96, Procedimento penale contro Hermann Josef Goerres, Racc., 1998, I-4431.

[50] Causa C-33/97, Colim NV contro Bigg’s Continent Noord NV, Racc., 1999, I-3175.

[51] Ibidem, par. 44.

[52] Causa C-366/98, Procedimento penale contro Yannick Geffroy e Casino France, Racc., 2000, I-6579.

[53] “Il fatto che la composizione di alcolici a base di mele, legalmente fabbricati e posti in commercio in uno Stato membro con la denominazione «cider», non sia conforme ai criteri della normativa di un altro Stato membro sulla produzione del sidro di per sé non è sufficiente per vietare la messa in commercio di tali prodotti in quest'ultimo Stato membro con la denominazione «cidre» per il motivo che questa denominazione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore in questo Stato”, cfr. par. 21 della sentenza.

[54] GUCE L 109 del 6 maggio 2000, 29, modificata dalla direttiva 2001/101 del 26 novembre 2001, in GUCE L 310 del 28 novembre 2001, 19.

[55] Cfr. la decisione 89/489, in GUCE L 239 del 16 agosto1989, in particolare considerando 9.

[56] Cfr. Boch, cit. n. 4, 390.

[57] Direttiva 77/486, in GUCE L 199 del 6 agosto 1977, 32.

[58] Decisione 89/489, cit. n. 47, considerando 8.

[59] Causa 55/77, Maris contro Rijksdienst voor Werknemerspensionen, Racc., 1977, 2327.

[60] Causa 137/84, Pubblico Ministero contro Heinrich Maria Mutsch, Racc., 1985, 2681; Il Foro It., 1987 IV, 8, nota De Witte; Milian-Massana, cit. n. 1, 507.

[61] Cfr. Boch, cit. n. 4, 391.

[62] Causa 379/87, Anita Groener contro Minister for Education and the City of Dublin Vocational Education Committee, Racc., 1989, 3967.

[63] Tale norma stabilisce che non si applicano le disposizioni nazionali o le pratiche amministrative di uno Stato membro che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o per effetto esclusivo o principale di escludere cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto. L’ultimo comma precisa che essa non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell’impiego offerto.

[64] Cfr. McMahon, Case 379/87, Groener v. Minister for Education and the City of Dublin Vocational Education Committee, [1990] Common Market Law Review, 129.

[65] Causa CE-274/96, Procedimenti penali contro Horst Otto Bickel e Ulrich Franz, Racc., 1998, I-7637.

[66] Cfr. Palici di Suni Prat, cit. n. 15, 141.

[67] Cass. Crim., 14 nov. 2000; O’ Rourke et a. [Arrêt n° 6797 D] [Juris-data n° 007548]; [2001] JCP, II 10525.

[68] Cfr. Dreyer, Compatibilité des exigences d’emploi de la langue française avec le principe de libre circulation des marchandises, [2001] JCP, II 10525.

[69] Legge 94-665 del 4 agosto 1994, in JO 5 août 1994, 11392. Per un’analisi critica delle disposizioni della legge Toubon, cfr. Albers e Swaak, The Trouble with Toubon: Language Requirements for Slogans and Messages in the Light of Article 30 EC, [1996], European Law Review, 71; Boch, cit. n. 4.

[70] La circolare del Ministero della Cultura del 20 settembre 2001 sembra prendere atto dell’orientamento della Corte di giustizia, precisando che l’articolo 2 della legge Toubon non preclude l’uso di disegni, simboli o pittogrammi equivalenti o complementari ad espressioni in lingua straniera la cui traduzione in francese non compare nell’etichettatura. Cfr. JO, 27 octobre 2001, 16969.

[71] Ad esempio, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato sei lingue ufficiali: inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo; il Consiglio d’Europa due: inglese e francese.

[72] Per un’interessante teoria sull’interpretazione dei testi giuridici in più lingue, cfr. Macdonald, Legal Bilingualism, in 42 Mc Gill Law Journal, 122 (1997). L’Autore propone una teoria dell’interpretazione del diritto plurilingue in cui la molteplicità delle verbalizzazioni è strumento di conoscenza e di edificazione di un solo sistema e di una sola cultura giuridica.

La questione della pari autorità delle undici versioni in cui è redatta la legislazione comunitaria è affrontata con un approccio assai pragmatico e per certi versi provocatorio dal capo del dipartimento Affari sociali, risorse umane e consumatori presso il Servizio di Traduzione della Commissione europea Emma Wagner. Parlando delle proposte legislative afferma: “I testi sono sempre scritti in inglese o francese. (Perciò, traducendo l’acquis, se volete ignorare la finzione delle undici versioni e trovare il testo originale: guardate il francese o l’inglese.)” Cfr. Wagner, Translation of Multilingual Instruments in the European Union, in Sarcevic (a cura di), Legal Translation, Rijeka, 2001, 71.

[73] Per le informazioni seguenti, cfr. Moratinos Johnston, cit. n. 6, 5.

[74] Cioè da 9 lingue e verso 6: ciò significa che i funzionari svedesi e finlandesi devono esprimersi in un’altra lingua, e che non vi è traduzione verso danese, finlandese, greco, portoghese e svedese, a meno che una di queste sia la lingua della Presidenza.

[75] In questo caso si traduce esclusivamente da e verso francese, inglese, italiano, neerlandese, spagnolo e tedesco.

[76] Cfr. Moratinos Johnston, cit. n. 6, 29.

[77] In realtà non sono prescritte procedure nemmeno per accertarsi che il parlamentare europeo sappia esprimersi correttamente nella propria lingua.

[78] Cfr. artt. 117, 121, 174 del regolamento interno del Parlamento europeo.

Cfr. anche la Risoluzione del 14 ottobre 1982 sul plurilinguismo della Comunità europea, in GUCE C-292, del 8 novembre 1982, 96.

[79] Cfr. Moratinos Johnston, cit. n. 6, 31.

[80] In questo caso è compreso l’irlandese.

[81] Per queste informazioni, cfr.: .

[82] Cfr.: < http://www.europarl.eu.int/interp/public/interep_it.htm >.

[83] Cfr. .

[84] Chiamato, con termine tecnico, “regime andata e ritorno”. Cfr.: .

[85] Per le seguenti informazioni, cfr. Cunningham, Translating for a larger Union. Can we cope with more than 11 languages? .

[86] Ibidem; cfr. anche Cellula di Comunicazione, Servizio di Traduzione della Commissione europea, Il servizio di traduzione della Commissione europea, all’indirizzo .

[87] Si tratta dell’unità “Informazione e comunicazione”.

[88]Cit. n. 35. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia dispone:

Art. 29: “1. Le lingue processuali sono il danese, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, l’olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco.

2. La lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

a) se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato […];

b) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo;

c) […] ”

Art. 31: “I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un’altra lingua autorizzata a norma dell’articolo 29 del presente regolamento fanno fede.”

Il regolamento di procedura del Tribunale di Primo Grado presenta agli articoli 35 e ss. disposizioni analoghe a quelle valide per la Corte di giustizia.

[89] Per queste informazioni cfr. Report on translation at the Court of Justice, reperibile all’indirizzo: .

[90] Ibidem.

[91] Cfr. infra, par 6.4.

[92] Cfr. Centro di traduzione degli organismi dell ’Unione europea, Relazione di attività 2000 e programma di lavoro 2001, , 67.

[93] Cfr. Report on translation at the Court of Justice, Annex A, cit. n. 89.

[94] Dati del 1997.

[95] Regolamento 2965/94 del 28 novembre 1994, in GUCE L 314 del 7 dicembre 1994, 1.

[96] In seguito “ctoue”.

[97] Regolamento 2610/95 del 30 ottobre 1995, in GUCE L 268 del 10 novembre 1995, 1.

[98] Cfr. art. 2 reg. 2965/94 come modificato dal reg. 2610/95.

[99] Cfr. Centre de traduction des organes de l’Union europeenne, Statistiques Traduction, .

[100] Cfr. Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, Relazione di attività 2000 e programma di lavoro 2001, cit. n. 92.

[101] A causa dell’aumento dell’attività del Centro e del conseguente aumento del personale, il Centro si trova ad operare in spazi che oramai risultano troppo ristretti. La direzione del ctoue sta esaminando possibili sistemazioni alternative.

[102] Cfr.: De Vicente, Welcome address at the seminar on “Working as a Freelance Translator for the Translation Centre, non più reperibile sul sito del ctoue.

[103] Cfr. Cunningham, cit. n. 85, 7.

[104] Cfr. Cellula di Comunicazione, Servizio di Traduzione della Commissione europea, cit. n. 86; Moratinos Johnston, cit. n. 6 ,39.

[105] Per queste e per le seguenti informazioni, cfr. Petrits, EC Systran: the Commission’s machine traslation system, .

[106] In questa e nelle successive coppie la prima lingua è sempre lingua di partenza e la seconda è lingua d’arrivo, non viceversa.

[107] Le 18 coppie e l’anno in cui sono state introdotte sono : inglese-francese (1976), francese-inglese (1977), inglese-italiano (1978), inglese-tedesco (1982), francese-tedesco (1982), inglese-neerlandese (1984), francese-neerlandese (1984), inglese-spagnolo (1985), inglese-portoghese (1985), inglese-greco (1988), tedesco-inglese (1988), tedesco-francese (1988), francese-italiano (1989), francese-spagnolo (1990), spagnolo-inglese (1990), spagnolo-francese (1991), greco-francese (1993), francese-portoghese (1997).

[108] Nel gergo degli specialisti si parla di dizionari Stem e IDLS (Idiom/Limited Semantics).

[109] Ora consultabile all’indirizzo: .

[110] Acronimo di European Advanced Multilingual Information System.

[111] Cfr. Petrits, cit. n. 105, 21 e ss.

[112] Ad esempio traduzioni danese-italiano o svedese-inglese.

[113] Traducibile come “Archivio delle traduzioni”.

[114] Proposta COM (2001) 449, del 3 agosto 2001, non ancora pubblicata. Cfr. Perrin, Common Procurement Vocabulary. Proposal for obligatory use, 28 Single Market News, 24 (2001).

[115] Ovvero “Sistema informativo sulla terminologia”. Cfr.: .

[116] È presente un collegamento all’indirizzo: .

[117] Acronimo di Exploitation unifié de la terminologie au Parlement européen.

[118] Aggiornamento al gennaio 2001.

[119] Al momento attuale hanno concluso accordi di associazione e presentato una candidatura all’adesione all’UE: Bulgaria, Cipro Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia ed Ungheria.

[120] Avery e Cameron, The Enlargement of European Union, Sheffield, 1999, citati in Flesch, Le service de traduction de la Commission face au défi du multilinguisme dans l’Union Européenne élargie, [1991:1] Terminologie et traduction, 92.

[121] Cfr. Heynold, L’Union Européenne: Jardin d’Éden ou Tour de Babel´ [1999:3] Terminologie et Traduction, 10.

[122] In una risposta ad un’interrogazione scritta sull’uso dell’esperanto nell’Unione europea la Commissione ha dichiarato che il proprio impegno nella promozione della diversità linguistica si incentra sulla difesa delle lingue dell’Unione e che l’esperanto non figura tra queste. Cfr. GUCE C 280 E del 3 ottobre 2000, 43, all’indirizzo:

.

Nel 1997 la Commissione dichiarò, in risposta ad alcune interrogazioni scritte, che l’esperanto, in quanto lingua artificiale, non rappresenta alcuna cultura nazionale o regionale degli Stati membri; pertanto tale lingua non può rientrare nella sfera di competenza dei programmi linguistici comunitari. Cfr. GUCE C 319 del 18 ottobre 1997, 187; ibidem, 228.

[123] Bisogna ricordare tuttavia il caso dell’ivrit, cioè l’ebraico moderno, parlato da 4,5 milioni di individui, localizzati soprattutto in Israele. Sebbene non possa essere considerato una lingua artificiale tout court a causa dei suoi stretti legami con l’ebraico antico, l’ivrit è nato e si è diffuso grazie al lavoro del linguista E. Ben Yehudah (1858-1922), che adattò l’ebraico classico all’uso moderno con la creazione di nuovi termini .

[124] Le statistiche sono tratte da Eurobarometer54 special, february 2001, reperibile all’indirizzo .

[125] È il caso ad esempio della minoranza Rom, presente in tutti i Paesi ex-socialisti e numerosa soprattutto in Bulgaria e Romania, o delle minoranze russe nei Paesi baltici.

[126] Cfr. Moratinos Johnston, cit. n. 6, 40.

[127] In base ad uno studio del Centro di Traduzione, l’impatto di cinque nuove lingue ufficiali sul volume di lavoro dell’agenzia sarebbe del 40,4%. Cfr. Centro di Traduzione degli Organismi dell’Unione europea, Relazione di attività 2000 e programma di lavoro 2001, cit. n. 92, 67.

[128] Ed ai non trascurabili problemi infrastrutturali, legati ad esempio alla disponibilità di cabine per gli interpreti nelle strutture delle istituzioni europee.

[129] Per un breve excursus sui tentativi compiuti per ridurre le lingue ufficiali dell’UE, cfr. Moratinos Johnston, cit. n. 6, 55.

Per un esempio relativo alle lingue di lavoro dell’Ufficio dei Marchi di Alicante, cfr. Forrest, The challenge of languages in Europe, [1999:1] Terminologie et Traduction, 107.

Il regolamento 40/94 del 20 dicembre 1993, che istituisce l’Ufficio dei Marchi è pubblicato in GUCE L 11 del 14 gennaio 1994, 1; cfr. in particolare artt. 115 e ss.

[130] Il tedesco è la madrelingua più diffusa, parlata dal 23% dei cittadini europei; francese e italiano sono in seconda posizione, con il 16% circa, mentre la lingua inglese è parlata dal 15,9% dei cittadini europei.

[131] Forrest, cit. n. 129, 107.

[132] Cfr. Forrest, cit. n. 129, 107.

[133] Cfr. Milian-massana, cit. n. 1, 510.

[134] Cfr. Mori, La traduzione interlinguistica dei documenti ufficiali della commissione europea, [2001:1], Terminologie et Traduction, 36.

[135] Cfr. Sarcevic, Translation procedures for Legal Translators, in Sarcevic (a cura di), cit. n. 72, 82.

[136] In merito ai servizi di interpretariato una possibile soluzione consiste nell’adozione della tecnica c.d. dell’hub-and-spoke, in cui ogni lingua è tradotta in una “lingua-perno” e poi ritradotta nelle altre. Si abbandona la struttura “a rete”, non centralizzata, in cui ogni traduzione avviene direttamente da una lingua all’altra, in favore di una struttura in cui la lingua “hub” rappresenta il centro, attraverso il quale si passa necessariamente per tradurre da una lingua all’altra. Questa tecnica riduce drasticamente le combinazioni linguistiche, ma in ragione della doppia traduzione –dalla lingua A alla lingua “perno”, e da essa alla lingua B- può suscitare problemi di precisione e chiarezza. Inoltre, dal momento che necessita di un’adeguata preparazione degli interpreti, è una tecnica che non può essere introdotta repentinamente.

Nella risposta ad un’interrogazione scritta la Commissione ha affermato l’intenzione di costituire un gruppo di lavoro per valutare la misura in cui sia fattibile utilizzare l’esperanto come lingua-perno della traduzione: cfr. GUCE C-303E del 24 ottobre 2000, 156.

[137] Il programma Socrates promuove la collaborazione europea a tutti i livelli di istruzione; si articola nelle azioni Comenius, Erasmus, Grundtvig e Lingua. Cfr.: .

[138] Il programma Leonardo da Vinci sulla formazione professionale, che si concluderà il 31 dicembre 2006, sostiene iniziative transnazionali dirette a promuovere competenze linguistiche che agevolino l’inserimento nel mondo del lavoro. Cfr.: .

[139] Tale iniziativa premia ogni anno i progetti più innovativi e validi d'insegnamento delle lingue. Cfr.: .

[140] Attraverso il programma Media ii l’Unione interviene nel mercato audiovisivo per sostenere i costi legati al doppiaggio e alla produzione di sottotitoli nelle lingue europee.

[141] In realtà in Italia quest’iniziativa è passata piuttosto sotto silenzio. Per quanto riguarda i siti web che illustrano l’iniziativa, cfr.: