19/12/06 Abruzzo Liberale

Comunicato di Allarme Lingua del 19 dicembre

19 Dicembre 2006 | Autore: Redazione | In Comunicati stampa |

Approfondendo la problematica suscitata dal decreto legislativo italiano di prossima emanazione per disciplinare la libertà di circolazione dei cittadini dell’Ue, alcuni membri dell’associazione Allarme Lingua, di varie città italiane, consultatisi via posta elettronica, sono giunti alla conclusione che tale decreto è in pieno contrasto con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 2004/38/CE del 29 aprile 2004. Il sospetto che vi fosse qualcosa che non filava nella norma era già sorto alcuni giorni fa e l’associazione aveva diffuso un brillante articolo a firma di Carlo Sarandrea (L’inglese? Comprensibile per legge) che poneva in risalto le manchevolezze dell’articolo 20, comma 7, che prevede che l’eventuale provvedimento di allontanamento di una persona dal territorio sia”tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese”. Il diritto europeo riscritto in chiave italiana (tanto c’è l’inglese!). Neanche la “perfida Albione” avrebbe osato tanto. Così Sarandrea: ”In parole povere, grazie ad un “ovvero”, diventerà obbligatorio conoscere l’inglese, tenuto conto che la traduzione in inglese non rappresenta un’ipotesi residuale (da attivare solo nel caso che non sia possibile tradurre il testo del provvedimento in una lingua comprensibile al destinatario), ma ben può costituire l’ipotesi ordinaria…
Il tutto, con buona pace del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa, garantiti solennemente a tutti (non solo ai cittadini) dall’art. 24 della Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento“. È ovvio, infatti, che presupposto fondamentale per agire efficacemente in giudizio e difendersi adeguatamente è la piena comprensione del contenuto (ed in particolare, delle motivazioni) del provvedimento di allontanamento”. Il legislatore italiano dà per scontato che si debba conoscere l’inglese e così concludeva l’articolo : ”Oggi.. devi studiare l’inglese. E se non lo studi, non c’è problema: la legge ti dice che lo capirai benissimo lo stesso. È il “miracolo di pentecoste” realizzato con decreto legislativo”.
Ebbene, nella direttiva non si sono trovati riferimenti specifici alle lingue da
usare. Però l’art. 30 dice: “Ogni provvedimento adottato a norma dell’art. 27, paragrafo 1 (limitazioni alla libertà di circolazione) è notificato per iscritto all’interessato SECONDO MODALITÀ CHE CONSENTANO A QUESTI DI COMPRENDERNE IL CONTENUTO E LE CONSEGUENZE.
Tanto basta per concludere, con soddisfazione per averlo intuito, che il decreto legislativo italiano di recepimento è in contrasto con la direttiva europea, in quanto non garantisce la comprensione effettiva del contenuto e delle conseguenze del provvedimento.

Giorgio Bronzetti

ABRUZZO LIBERALE 19/12/06