Abbiamo segnalato recentemente su Disvastigo alcuni articoli su una proposta di modifica della Legge 482 del 1999, riguardante il riconoscimento e l'estensione della tutela al piemontese quale lingua minoritaria (proposta che non ha mancato di suscitare una certa polemica in campo politico). Ma cos'è questa legge? Cosa di dice precisamente? Come nasce e come si sviluppa?

La legge nasce il 15 dicembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre, e reca il titolo "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", in applicazione del principio sancito dalla Costituzione, all'articolo 6, a tutela - appunto - degli idiomi parlati da una buona percentuale degli italiani, come lingua materna o seconda lingua. In particolare la legge 482 stabilisce quali sono questi idiomi meritevoli di riconoscimento ufficiali e quindi di tutela (art. 2) ossia (aggiungiamo tra parentesi il luogo e la regione in cui la lingua è parlata):

- l'albanese (in Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Campania, Basilicata e in parte dell'Abruzzo);
- il catalano (ad Alghero, in Sardegna);
- i dialetti tedeschi (nelle zone di confine con l'Austria, ossia in Alto Adige, Trentino e Veneto);
- il greco (a Reggio Calabria e in Puglia nella cosiddetta Grecìa Salentina);
- lo sloveno e il croato (nelle zone di confine con l'ex Jugoslavia, ossia in Friuli-Venezia Giulia - Trieste , Gorizia e Udine - e nel Molise per quanto riguarda il croato);
- il francese (nelle zone di confine; Valle d'Aosta e Piemonte);
- il franco-provenzale (Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Calabria);
- il friulano (in Friuli, ovviamente);
- il ladino (in Trentino-Alto Adige e in Veneto);
- l'occitano (Piemonte, in Liguria a Imperia e in Calabria a Guardia Piemontese);
- il sardo (in Sardegna, naturalmente).

All'elenco dovrebbe aggiungersi, nelle speranze dei firmatari della recente proposta di modifica della legge, anche il piemontese, lingua a rischio d'estinzione. Se infatti la modifica dovesse passare in Parlamento il piemontese verrebbe equiparato all' "occitano, franco-provenzale, francese e walser", ed essere pertanto ugualmente tutelato, ma su questo argomento torneremo in un altro articolo.
Pur affermando il primato dell'italiano come lingua ufficiale fin dal primo articolo, viene data grande rilevanza alle lingue messe sotto tutela, indicando in modo preciso le modalità ed i soggetti coinvolti.
In pratica come avviene la tutela di una lingua minoritaria secondo la legge?
In molti contesti a partire naturalmente dai banchi di scuola, dove gli alunni possono apprendere e perfezionare la propria lingua madre. La scuola pubblica infatti ha l'obbligo di insegnare la lingua minoritaria, insieme alle tradizioni culturali legate al territorio dov'è parlata; la libertà d'azione riguarda solo la modalità d'insegnamento e naturalmente quella, da parte dei genitori, di avvalersi o meno dell'insegnamento per i propri figli. È un punto importante. L'insegnamento, facoltativo, è rivolto anche agli adulti.
La legge non si rivolge solo alle singole istituzioni scolastiche ma allo stesso Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR), al quale viene affidato il compito di coordinamento a livello nazionale e monitorare la situazione linguistica e didattica.
Il diritto alla versione della lingua minoritaria si stende dagli atti giuridici (che sono però validi solo nell'originale italiano) ai toponimi, dai nomi e cognomi degli abitanti alle trasmissioni radiotelevisive, alla stampa, ecc… tutto previsto nel testo normativo.
Non si tratta del primo provvedimento di legge a tutela di minoranze linguistiche (prima di esso ve n'erano altri che riguardavano soprattutto le regioni a statuto speciale quali la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia); il testo riconosce tuttavia molte altre lingue accanto a quelle già tutelate e, auspichiamo, ne includerà altre con successive modifiche per riconoscere a tutti il diritto di valorizzare e veder valorizzata la propria lingua madre, per quanto usata da pochi.

Per il testo completo della legge vedi: http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm