“Non chiniamoci davanti all’inglese”: è questo l’appello che l’Association FRancophonie AVenir ha lanciato in un comunicato stampa dopo l’ultima decisione del ministro dell’Educazione Peillon di introdurre l’insegnamento obbligatorio dell’inglese sin dal Cours préparatoire (prima elementare), e mentre il Ministro dell’Università Geneviève Fioraso “sta progettando di uccidere la loi Toubon -Tasca, affinché si possa insegnare in inglese nelle nostre università”.
“E’ lo stesso processo che sta avvenendo in Italia da tempo, e che ora arriva perfino in Francia, il paese europeo che storicamente ha difeso di più la propria lingua e cultura dallo strapotere anglofono. Da noi una delle maggiori università pubbliche, come il Politecnico di Milano, ha deciso di eliminare le lauree magistrali in italiano dal 2014 per sostituirle totalmente con quelle in inglese” commenta il Segretario dell’Era, Giorgio Pagano. “Come Associazione Radicale Esperanto facciamo nostro e rilanciamo l’appello dell’A.FR.AV: bisogna reagire subito, prima di perdere definitivamente la nostra identità linguistica e culturale, e per difendere anche quella degli altri” Perché, come ha detto il presidente Abdou Diouf al Forum mondial de la langue française del luglio 2012, riprendendo le parole dell’universitario e patriota del Québec, Pierre Bourgault: “Quando noi difendiamo il francese, stiamo difendendo tutte le lingue del mondo contro l’egemonia di una sola”.
In calce la traduzione italiana degli articoli della riforma Peillon riguardanti l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo.
L’insegnamento delle lingue straniere viventi
Articolo 27
I. La sezione 3 ter del capitolo II del titolo I del libro III della seconda parte del Codice dell’Educazione viene quindi ripristinato.
Sezione 3 ter
L’insegnamento delle lingue straniere viventi.
Art. L. 312-9-2. Ciascun alunno beneficia, dall’inizio della scuola dell’obbligo, dell’insegnamento di una lingua straniera vivente.
«Nell’ambito dell’organizzazione dell’insegnamento presso accademie all’estero e di confine, possono essere favorite le lingue straniere parlate nei paesi con cui, nell’ambito della loro cooperazione regionale, le regioni straniere o di confine dove sono situate queste accademie intrattengono rapporti privilegiati».
II. Il punto I è applicabile a partire dall’anno accademico 2015-2016.
Articolo 27 bis (nuovo)
L’articolo L. 312-11 dello stesso Codice dispone quanto segue:
«Art. L. 312-11. Dopo l’approvazione dei rappresentanti legali degli studenti, o degli studenti stessi, qualora questi siano maggiorenni, gli insegnanti possono ricorrere alle lingue regionali ogni volta che lo ritengano utile per l’insegnamento della lingua francese».